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giovedì 27/10/2022 • 06:57

Lavoro INPS

Pensioni di novembre adeguate all’inflazione

 

L’INPS: anticipato il conguaglio dello 0,2%, previsto originariamente a gennaio 2023; lo spiega l’Istituto con la Circ. INPS 26 ottobre 2022 n. 120.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 2 min.
  • Ascolta la news 5:03
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Pensioni adattate all'inflazione, con l'anticipo della rivalutazione definitiva come richiesto dal DL Aiuti-bis. L'INPS ha infatti concluso le attività di rivalutazione definitiva delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l'anno 2022 ed ha fornito un chiarimento in merito con la Circ. INPS 26 ottobre 2022 n. 120.

L'art. 21 c. 1 lettera a) DL 115/2022 conv. in L. 142/2022 prevede che: “Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale: il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'art. 24, c. 5 L. 41/86 per l'anno 2021 è anticipato al 1° novembre 2022”.

Dunque, evidenzia l'INPS, il DL 115/2022 ha anticipato al 1° novembre 2022 (al posto di gennaio 2023) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021, onde evitare gli effetti dell'inflazione per l'anno 2022, sostenendo il potere di acquisto delle pensioni.

L'INPS ha inoltre ricordato che, con la Circ. INPS 28 gennaio 2022 n. 15, è stato comunicato che la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'ISTAT, è stata pari all'1,90%. Tale valore rappresenta l'indice di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2022. Conseguentemente, si è proceduto al conguaglio da perequazione rispetto al valore dell'1,70% utilizzato in sede di rinnovo per l'anno 2022.

L'Istituto ha quindi riportato nella Circolare i valori definitivi per l'anno 2022 rammentando che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

FONTE: Circ. INPS 26 ottobre 2022 n. 120.

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