giovedì 27/10/2022 • 03:00
Con la Risp. AE 26 ottobre 2022 n. 528 l'Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento in merito al Gruppo IVA ed all'esclusione di una Società agricola per carenza del vincolo economico.
redazione Memento
Nell'ambito del Gruppo IVA, si considera sussistente un vincolo economico tra i membri del Gruppo nell'ipotesi in cui uno di essi fornisca direttamente beni o servizi ad un altro, anche ove lo svolgimento dell'attività caratteristica del secondo non richieda il necessario impiego dei beni o servizi offerti dal primo (ad esempio, servizi amministrativi). Il vincolo economico richiede, in altre parole, che l'attività di un membro del Gruppo offra un beneficio sostanziale all'attività svolta da un altro membro. È quanto chiarito dall' Agenzia delle Entrate , che ha fornito un chiarimento in merito all'esclusione dal Gruppo IVA di una Società agricola per carenza del vincolo economico. Il Fisco ha spiegato che, a i sensi dell'art. 70-quater DPR 633/72, il Gruppo IVA si costituisce a seguito di un' opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano i vincoli finanziario, economico ed organizzativo. La coesistenza dei vincoli, intesi quali indici di cooperazione economica, disegna il perimetro del Gruppo IVA, nel rispetto dei requisiti soggettivi. La disposizione assegna una preminenza relativa al vincolo di carattere finanziario che dall'esistenza dello stesso si presume anche quella dei vincoli economico ed organizzativo. La presunzione può essere superata fornendo prova contraria mediante presentazione di apposita istanza di interpello da parte del soggetto individuato quale rappresentante del Gruppo IVA e dal partecipante (o dai partecipanti) in relazione al quale (o ai quali) il Gruppo voglia dimostrare l'insussistenza del vincolo presunto. Per quanto riguarda il vincolo economico quest'ultimo si considera sussistente tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato qualora sia riscontrabile lo svolgimento, da parte dei menzionati soggetti passivi: - di un'attività principale dello stesso genere; - di attività complementari o interdipendenti; - di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi. L'intento del legislatore è quello di consentire agli Stati membri, a fini di semplificazione amministrativa o di lotta contro le pratiche abusive, di non considerare soggetti passivi distinti quei soggetti la cui "indipendenza" è unicamente una modalità giuridica. Per quanto concerne la verifica del vincolo economico, l'Agenzia ritiene che i legami esistenti tra soggetti passivi d'imposta, indispensabili ai fini della costituzione di un Gruppo IVA, debbano essere tali da consentire di individuare nel perseguimento di uno scopo comune l'obiettivo dell'attività esercitata da ciascuno dei soggetti che intendono partecipare al Gruppo. A tale scopo, è pertanto necessaria un'analisi volta a verificare il rapporto esistente tra le attività svolte da ciascuna delle società appartenenti al Gruppo. Esaminando le varie fattispecie, possono, in primo luogo, considerarsi legati da un vincolo economico i soggetti passivi che svolgono un'attività principale dello stesso genere. In considerazione della qualificazione dell'attività come "principale" (e non già "prevalente"), l'Agenzia è del parere che per "principale" debba intendersi l'attività caratteristica dell'operatore economico e cioè quella (o quelle) indicate quale oggetto sociale nell'atto costitutivo per i soggetti passivi d'imposta che rivestono forma societaria. In particolare, per attività principali "dello stesso genere" devono intendersi quelle appartenenti, ad esempio, alla medesima tipologia di attività commerciale o professionale. Per esemplificare, il Fisco è dell'avviso che l'esercizio da parte di soggetti passivi - legati da un rapporto di controllo - di attività dello stesso tipo, configuri a tutti gli effetti una forma di cooperazione economica. Parimenti, possono considerarsi legati da un vincolo economico i soggetti che svolgono attività complementari o interdipendenti . Al riguardo, la complementarietà postula un rapporto di necessaria strumentalità tra più attività economiche, la cui funzionalità e il cui valore economico si manifestano solo in combinazione. L'interdipendenza, invece, implica una connessione tra più attività economiche reciproca, ma eventuale. È il caso, ad esempio, della cooperazione economica tra le parti dei cosiddetti contratti di distribuzione, tra i quali particolare rilievo rivestono la concessione di vendita ed il franchising di distribuzione (affiliazione commerciale), caratterizzati da un certo grado di integrazione economica tra produttori e rivenditori e dall'ingerenza dei primi nell'attività dei secondi. Infine, possono considerarsi legati da un vincolo economico i soggetti la cui attività avvantaggia, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi. FONTE: Risp. AE 26 ottobre 2022 n. 528
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