mercoledì 26/10/2022 • 12:42
La rinuncia al diritto di abitazione a titolo gratuito costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni e delle imposte ipotecaria e catastale. Inoltre, l'agevolazione prima casa non risulta applicabile agli atti a titolo gratuito.
redazione Memento
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Con la risposta del 26 ottobre 2022 n. 525, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di agevolazione prima casa e tassazione in caso di rinuncia al diritto di abitazione.
Nel dettaglio, l'istante, a seguito del decesso del coniuge, ha ereditato il 50% della proprietà dell'abitazione coniugale, mentre l'altro 50% è stato ereditato dalla figlia. In sede di dichiarazione di successione sono state applicate le agevolazioni prima casa (di cui all'art. 69 L. 342/2000).
L'istante intende acquistare la piena proprietà di un nuovo immobile nello stesso Comune ove si trova l'immobile ereditato, da adibire a casa di abitazione e nel quale trasferire la propria residenza anagrafica, fiscale e il domicilio.
In relazione a tale acquisto, l'istante intende richiedere le agevolazioni prima casa e afferma che il solo vincolo ostativo è rappresentato dalla titolarità esclusiva ex lege del diritto di abitazione sulla ex casa coniugale.
A tal proposito, l'istante intende rinunciare al diritto di abitazione a titolo gratuito e, pertanto, chiede all'Agenzia delle Entrate:
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, precisa che la rinuncia a titolo gratuito costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni. Inoltre, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura proporzionale dell'1% e del 2%.
La base imponibile su cui calcolare le suddette imposte è costituita dal valore del diritto di abitazione oggetto di rinuncia alla data dell'atto, nella misura del 50% corrispondente alla quota di proprietà dell'abitazione della figlia.
Inoltre, l'Agenzia delle Entrate precisa che l'agevolazione prima casa non risulta comunque applicabile agli atti a titolo gratuito, posto che, l'art. 69 L. 342/2000, si riferisce soltanto agli acquisti derivanti da successioni o donazioni e che le norme speciali non sono suscettibili di interpretazione estensiva.
Con riferimento all'ultimo quesito proposto, ovverosia se in caso di successione per decesso dell'istante (padre), la figlia possa richiedere nuovamente le agevolazioni prima casa e se, in tal caso, sia vincolata a richiedere le agevolazioni per l'immobile per il quale è stata fatta la rinuncia da parte dell'istante, l'Agenzia delle Entrate precisa che il contribuente può interpellare l'Amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
L'obiettiva incertezza della fattispecie oggetto di interpello è un requisito immanente dell'istituto in questione. L'interpello ha, infatti, l'obiettivo di tutelare il contribuente nella fase dell'interpretazione della norma tributaria quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza.
Al riguardo, si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 7 maggio 2001 n. 44/E, ha chiarito che in caso di trasferimento per successione o donazione di più immobili in presenza di un solo beneficiario, l'agevolazione deve essere riferita soltanto ad un'unica unità immobiliare e relative pertinenze.
Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate il quesito è da considerarsi inammissibile in quanto non rappresenta una fattispecie concreta e personale sulla quale sussistono condizioni di obiettiva incertezza.
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