mercoledì 26/10/2022 • 08:51
Pubblicato il nuovo modello di autodichiarazione aiuti di Stato che permette di non indicare l’elenco degli aiuti fruiti nel quadro A, ai soggetti che non superano i massimali della Sezione 3.1 e non intendono utilizzare i maggiori limiti della Sezione 3.12: la semplificazione, che modifica il modello originario, è stata introdotta dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 25 ottobre 2022 n. 398976.
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Con il provvedimento 25 ottobre 2022, dal Direttore viene pubblicato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva degli aiuti di Stato da trasmettere all'Agenzia delle Entrate: una versione del documento con alcune modifiche che ne rendono più agevole la compilazione.
Le modifiche del nuovo modello
Quadro A
Non è necessario indicare nel nuovo modello di autodichiarazione l'elenco degli aiuti fruiti nel quadro A ai soggetti che non superano i massimali di cui alla Sezione 3.1 e che non intendono utilizzare i maggiori limiti della Sezione 3.12. Una soluzione operativa, condivisa con il Dipartimento delle Finanze, per rendere più agevole la compilazione del modello nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito dell'autorizzazione del regime “ombrello”.
Frontespizio
Nel frontespizio del modello viene inserita la nuova casella “ES”, con la quale si dichiara “di aver ricevuto, dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A per nessuno dei quali si intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 e che l'ammontare complessivo di tali aiuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pro tempore vigenti, riportati nei punti A) e B) (in tal caso, non va compilato il quadro A ad esclusione dei righi relativi agli aiuti IMU che vanno comunque compilati qualora il dichiarante abbia beneficiato di tali aiuti)”. Barrando tale casella i soggetti dichiaranti non devono compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l'elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.
La casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:
Rimangono esclusi dall'esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.
Rapporti comunicazione e modello REDDITI 2022
Il provvedimento (punto 1.3) precisa altresì che la suddetta modalità di compilazione semplificata è facoltativa e, pertanto, il dichiarante, pur in presenza delle predette condizioni, può compilare l'autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (esponendo quindi gli aiuti nel quadro A).
Qualora il contribuente avesse già provveduto alla trasmissione dell'autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell'introduzione della casella “ES” non è tenuto a ripresentarla.
Viene precisato che in caso di compilazione della casella “ES” resta l'obbligo di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” presente nei modelli REDDITI 2022.
In tal caso, infatti, non essendo necessaria la compilazione del quadro A (eccezion fatta per i righi relativi all'IMU), non possono essere fornite le informazioni relative al settore e al codice attività (campi 5 e 6) necessarie per non compilare il quadro RS (si veda “Autodichiarazione aiuti di stato COVID e quadro RS non sempre alternativi” del 10 ottobre 2022).
Nelle ipotesi in cui il modello REDDITI 2022 sia già stato trasmesso senza l'indicazione degli aiuti in questione nel prospetto “aiuti di Stato”, deve essere compilato il quadro A con le informazioni relative a settore e codice attività: tuttavia qualora si intenda avvalersi della modalità di compilazione “semplificata”, barrando la suddetta casella “ES”, è necessario presentare il modello REDDITI 2022 correttivo/integrativo indicando nel prospetto “aiuti di Stato” i predetti aiuti non indicati nel modello originario.
Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia inviato l'autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell'introduzione della casella “ES” non è tenuto a ripresentarla e deve attenersi alle istruzioni per la compilazione del prospetto “aiuti di Stato” nel modello REDDITI.
Fonte: Provvedimento AE 25 ottobre 2022 n. 398976
Modello
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