mercoledì 26/10/2022 • 06:00
L'INPS ha fornito le istruzioni operative relative al funzionamento e all'attivazione della garanzia in favore delle banche che concedono il finanziamento per l'anticipo dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto da parte dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.
redazione Memento
L'INPS è intervenuto in merito all'anticipo finanziario dei Trattamenti di Fine Servizio ( TFS ) e dei Trattamenti di Fine Rapporto ( TFR ) consentito ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Si tratta, nel dettaglio, dell'istituto dell'anticipo finanziario, da parte di banche o intermediari finanziari, delle indennità di fine servizio, comunque denominate, nel limite massimo di 45.000 euro, mediante cessione pro solvendo dei corrispondenti crediti vantati dai lavoratori dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche, nei confronti degli Enti responsabili per l'erogazione del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto (art. 23 DL 4/2019 conv. L. 26/2019). In qualità di gestore del Fondo di garanzia per l'accesso all'anticipo, l'INPS, con la Circolare n. 119 del 25 ottobre scorso, ha dettato le istruzioni operative sugli aspetti tecnici e procedurali relativi al funzionamento e all'attivazione della garanzia in favore delle banche e degli intermediari finanziari che concedono il finanziamento. In primo luogo sono state chiarite le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia, individuando gli adempimenti che la banca deve effettuare ai fini del perfezionamento e dell'efficacia della garanzia con riferimento a ciascuna richiesta di anticipo TFS/TFR, a seguito del rilascio dell'attestato di garanzia da parte dell'INPS. Altro aspetto preso in analisi è il procedimento di attivazione della garanzia e l'intervento del Fondo. Al riguardo è chiarito che la garanzia può essere attivata dalla banca in caso di impossibilità per l'Ente erogatore di rimborsare alla stessa l'importo dell'anticipo TFS/TFR. Presupposti per l'attivazione della garanzia sono il decorso del termine normativamente stabilito per il pagamento della singola rata di TFS/TFR, nonché l'accertamento del mancato rimborso totale o parziale del finanziamento da parte dell'Ente erogatore. L'istanza di intervento del Fondo dovrà essere compilata tramite il modello “MV77”, denominato “Richiesta attivazione della Garanzia per l'accesso ai finanziamenti – anticipo TFS/TFRr”, reperibile sul sito istituzionale dell'INPS. La procedura prevede che il soggetto finanziato possa presentare domanda di estinzione anticipata totale o parziale dell'anticipo TFS/TFR con oneri a proprio carico, facendone richiesta scritta al finanziatore. Sul punto, la Circolare individua gli adempimenti in capo alla Banca e all'Ente erogatore per perfezionare l'operazione. Le nuove istruzioni, infine, chiariscono le modalità di comunicazione al Fondo di garanzia da parte delle banche, gli aspetti legati alla surroga del Fondo di garanzia e l'operatività della garanzia dello Stato. Quest'ultima, quale garanzia di ultima istanza, può essere attivata dalla banca in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni da questo assunti a titolo di garante. Fonte: Circ. INPS 25 ottobre 2022 n. 119
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