mercoledì 26/10/2022 • 06:00
Fuori dalle ipotesi di distacco, è ammesso al regime anche il soggetto che mantenga la carica amministrativa assunta presso il precedente datore estero e che abbia già ricoperto l'incarico di amministratore della controllata italiana, nuovo datore di lavoro, prima del trasferimento in Italia.
redazione Memento
Non sono ostativi all'accesso al cd. “regime impatriati” né il mantenimento delle cariche amministrative assunte durante il rapporto di lavoro con il precedente datore estero né la circostanza che prima del rientro in Italia, in costanza del rapporto di lavoro con il menzionato datore estero, l'impatriato abbia ricoperto l'incarico di amministratore della società italiana, nuovo datore di lavoro. È quanto emerge dalla Risposta n. 524 pubblicata dalle Entrate lo scorso 25 ottobre. Nel caso di specie, un cittadino italiano residente all'estero, lavora presso la Capogruppo di una società inglese con il ruolo di CEO e ricopre anche cariche di amministratore di due controllate inglesi e della controllata italiana. Sottoscritta una lettera di impegno all'assunzione che prevede il suo trasferimento in Italia da settembre 2022 per svolgere nuove ed ulteriori mansioni presso una delle società controllate italiane dove dall'estero già riveste la carica di amministratore, l'istante chiede al Fisco di poter fruire, a decorrere dal periodo di imposta 2023, del regime impatriati (art. 16, D.Lgs. n. 147/2015). Per l'amministrazione finanziaria non ci sono ostacoli al godimento dei benefici: considerato che l'istante non si è trasferito all'estero in posizione di distacco non è necessario, ai fini dell'applicazione del regime in commento, verificare se il rientro in Italia sia conseguenza della naturale scadenza del distacco e, quindi, in sostanziale continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia, ovvero sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa. In definitiva, quindi, non è ostativo, ai fini dell'applicazione del regime agevolativo, la duplice circostanza che l'istante mantenga la carica amministrativa assunta in costanza del suo precedente rapporto di lavoro con la Capogruppo inglese e che, in base agli accordi con tale società in costanza del suo rapporto di lavoro con la stessa, abbia altresì ricoperto l'incarico di amministratore della controllata italiana prima del trasferimento in Italia. Fonte: Risp. 25 ottobre 2022 n. 524
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