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mercoledì 26/10/2022 • 06:00

Lavoro Indennità per i dipendenti

Bonus 150 euro a novembre in busta paga: cosa sapere

La busta paga del mese di novembre presenta una significativa novità, dovendo il datore di lavoro prevedere l'indennità pari a 150 euro prevista dal Decreto Aiuti ter. La misura ricorda il bonus 200 euro erogato nel mese di giugno 2022, ma diversa è la misura e diversi sono i requisiti di accesso.

di Marcella De Trizio - Avvocato - Studio ArlatiGhislandi

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Con la pubblicazione del c.d. Decreto Aiuti ter (DL 144/2022) è riconosciuto ai lavoratori dipendenti per il mese di novembre 2022 una somma a titolo di indennità una tantum pari a 150,00 euro.

Possono accedere al riconoscimento dell'indennità una tantum di 150 euro tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Sono esclusi i domestici e i lavoratori agricoli a tempo determinato.

Il quadro normativo è stato completato sotto il profilo applicativo dall'INPS con circolare 17 ottobre 2022, n. 116 e con il messaggio n. 3806 del 20 ottobre 2022. Con il primo documento ha fornito indicazioni operative sulle condizioni per accedere al beneficio e sulle modalità di esposizione nel flusso UniEmens, mentre con il messaggio ha diffuso un format di dichiarazione per i dipendenti.

Dichiarazione del lavoratore

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (150 euro)

(Articolo 18, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)

Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

Io sottoscritto/a

Cognome …………………………………………………… Nome ……………………………………………………

Nato/a il………………… a ……………………………………… prov……… CF ………………………………………….

in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di novembre 2022, presso __________________________________, codice fiscale (p.IVA) _________________________,

con riferimento a quanto previsto dall'articolo 18 del D.L. n. 144/2022

DICHIARO

  • di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a   carico   di   qualsiasi   forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
  • di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  • di rendere la presente dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità, in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l'indennità spetta una sola volta;
  • che le dichiarazioni rese e i documenti allegati, sotto la mia responsabilità, rispondono a verità;
  • di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata.

Allego copia del documento di identità.

Data ………………………Firma.........................

Requisiti soggettivi del dipendente

Invero per poter beneficiare dell'indennità i dipendenti devono essere in possesso di specifici requisiti soggettivi, da autocertificare. In particolare, i soggetti interessati:

  • non devono essere titolari di trattamento pensionistico a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o di assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
  • devono avere una “ retribuzione imponibile ” nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro. In assenza di una ulteriore specificazione del concetto di “retribuzione imponibile”, che sarebbe stata utile visto che il bonus transita dal cedolino e che nel cedolino stesso vi sono imponibili diversi (ad esempio, l'imponibile fiscale, previdenziale, del TFR, ecc. ), l'INPS ha ritenuto di dover chiarire che nella valutazione del tetto della retribuzione vanno considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale annuo o che beneficiano di riduzione contributiva (art. 55 Legge 50/2017).

L'INPS ha inoltre chiarito che il lavoratore potrà beneficiare della misura anche in presenza di eventi che azzerano la retribuzione e che danno diritto alla contribuzione figurativa, ad esempio:

  • CIGO/CIGS, assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA;
  • congedi parentali.

Sembrerebbe di poter accedere al bonus anche nelle ipotesi in cui il ricorso alle predette misure non comporti un azzeramento della retribuzione ma solo una riduzione. Si pensi ad esempio ad un'ipotesi di malattia nel Terziario che genera una riduzione della retribuzione sotto la soglia di riferimento, in presenza di una retribuzione normalmente superiore.

In presenza di eventi sospensivi del rapporto di lavoro senza contribuzione figurativa, invece, l'indennità non spetta.

Pagamento dell'indennità

L'indennità va erogata con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022, anche se le competenze di novembre sono erogate a dicembre e va inserita nella denuncia UniEmens entro il 31 dicembre 2022.

Più precisamente, il datore di lavoro indicherà, all'interno della voce ‘DenunciaIndividuale', ‘DatiRetributivi', ‘InfoAggcausaliContrib', i seguenti elementi:

  • ‘L033' come ‘CodiceCausale';
  • ‘N' come ‘IdentMotivoUtilizzoCausale';
  • ‘2022/11'nell'elemento ‘AnnoMeseRif';
  • l'importo da recuperare nell'elemento ‘ImportoAnnoMeseRif'.

L'indennità non è, inoltre, cedibile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Pluralità di rapporti di lavoro e contratto part time

L'indennità in esame potrà essere richiesta una sola volta, pertanto il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione predetta al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità.

L'indennità spetta nella misura di 150 euro anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Nell'ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato attraverso denuncia UniEmens, l'INPS comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente.

L'importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la predetta indennità, per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione.

Lavoratori stagionali, intermittenti, a tempo determinato e dello spettacolo

Con la retribuzione di novembre 2022, come sopra individuata, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l'indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di legge.

L'INPS pagherà direttamente a domanda il trattamento alle predette categorie non già alla generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS), bensì solo coloro i quali abbiano avuto determinati requisiti nel 2021.

Considerazioni finali

La misura in esame presenta significativi punti di contatto e similitudine rispetto alla misura del bonus 200 euro prevista dal c.d. Decreto Aiuti, di cui continuiamo a ricevere istruzioni applicative di rilievo ancora nel mese di ottobre, quindi ben tre mesi dopo la sua erogazione.

Ciononostante, l'indennità in esame presenta meccanismi problematici di tipo applicativo legati, soprattutto, alla dichiarazione che i dipendenti devono rilasciare ed alla circostanza che il requisito reddituale dei 1.538 euro mensili sia riferibile alla retribuzione imponibile come sopra definita, dato variabile in presenza di eventi coperti da contribuzione figurativa.

Ne consegue che il lavoratore, in talune ipotesi, potrà fornire una dichiarazione veritiera su detto requisito solo dopo l'elaborazione di una bozza del payroll del periodo di riferimento, restando davvero poco tempo per la raccolta del documento e per la chiusura delle operazioni di elaborazione del cedolino paga.

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Dichiarazione per il Bonus 150 euro

L'inps con il Messaggio 3806 fornisce un fac-simile per la dichiarazione da fornire al datore di lavoro per fruire del Bonus di €150 previsto dal Decreto Aiuti Ter.

di Luca Furfaro - Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati

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