mercoledì 26/10/2022 • 06:00
Il Decreto Semplificazioni ha abrogato, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la normativa sulle società in perdita sistematica. Quali sono le conseguenze che ne derivano?
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La disciplina delle società non operative, come già noto, è stata introdotta con l'art. 30 L. 724/94, la quale ha subìto, nel corso degli anni, notevoli mutamenti che hanno allargato la sfera dei soggetti che rientrano nel suo ambito di applicazione.
Come affermato dall'Agenzia delle Entrate, nella Circ. AE 11giugno 2012 n. 23/E, le c.d. società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 si possono idealmente ripartire in due categorie: le “società non operative”, ossia le società che non superano il test di operatività previsto dal citato art. 30 c. 1, e le “società in perdita sistematica” che presentano tre periodi d'imposta in perdita ai sensi dell'art. 2 c. 36 decies DL 138/2011 (il c.d. periodo di osservazione). Quest'ultima parte, attinente alle “società in perdita sistematica” è stata modificata dall'art. 18 D.Lgs. 175/2014.
Per effetto di dette modifiche, vengono considerate non operative le società che presentano ricavi inferiori a quelli minimi presunti, ottenuti per mezzo di coefficienti da applicare ai principali asset aziendali, e le società in perdita sistematica che, pur avendo superato il test di operatività dei ricavi, presentano una situazione di perdita fiscale, risultante dalle dichiarazioni annuali dei redditi, per cinque periodi d'imposta consecutivi, ovvero quattro in perdita fiscale e uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo ex art. 30 L. 724/94.
Le società sono considerate non operative a decorrere dal successivo sesto periodo d'imposta, con la conseguenza che:
Decreto Semplificazioni
L'art. 9 c. 1 DL 73/2022 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito nella L. 122/2022, abroga la disciplina delle cd. società in perdita sistematica, contenuta nei c. 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del DL 138/2011. L'abrogazione decorre dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.
Come chiarito dalla relazione illustrativa al provvedimento, l'intendimento alla base di tale abrogazione si fonda sulla considerazione che l'attribuzione della qualifica di società di comodo solo in ragione dei risultati negativi conseguiti dall'impresa, seppure ripetuti nel tempo, determinando inevitabilmente l'applicazione delle penalizzazioni di legge, produce l'effetto di applicarsi anche a soggetti in realtà pienamente operativi e commerciali, ma non redditizi per un lungo periodo di tempo, cosa possibile in periodi di perdurante crisi economica come quelli attuali. Si ritiene quindi di evitare l'utilizzo di uno strumento automatico, indicando quale strumento di individuazione di eventuali condotte fiscalmente non lecite, quello delle presunzioni semplici in sede di accertamento ordinario.
L'abrogazione della normativa in parola, quindi, viene salutata con favore, in quanto molte imprese, sia per effetto della pandemia Covid 19 sia a causa della guerra in corso in Ucraina, avrebbero “chiuso” la dichiarazione in perdita con le conseguenze sopra delineate.
Conseguenze
L'abrogazione decorre a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Ciò significa che, per il periodo d'imposta 2021 (dichiarazione 2022 da trasmettere entro il 30 novembre 2022), rimane ferma l'applicazione della normativa sulle società in perdita sistematica.
Ne deriva che se le società:
per il periodo d'imposta 2021, ossia sesto anno successivo, hanno l'obbligo di dichiarare il reddito minimo e il valore della produzione minimo previsto per le società di comodo, nonché di applicare una maggiorazione IRES del 10,5% se trattasi di società di capitali. Non possono utilizzare in compensazione orizzontale o chiedere il rimborso del credito IVA del periodo d'imposta (IVA 2022).
Inoltre, sempre per il periodo d'imposta 2021, le società in perdita sistematica devono versare l'IRES maggiorata del 10,5% utilizzando il codice tributo 2020.
Per effetto della novella contenuta nel Decreto Semplificazioni, invece, se le società risultano in perdita fiscale per gli anni di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, ovvero presentano le dichiarazioni, per le predette annualità, con quattro in perdita fiscale e una con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo ex art. 30 L. 724/94, per il periodo d'imposta 2022, non si applicheranno le disposizioni e, quindi, le penalizzazioni sopra elencate attinenti alle società in perdita sistematica perché abrogate.
Si è del parere che non dovrebbero essere versati gli acconti della maggiorazione IRES per il 2022 (codici tributo 2018 e 2019), per effetto dell'abrogazione della normativa.
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