lunedì 24/10/2022 • 14:51
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo contenente disposizioni correttive e integrative in materia di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE.
redazione Memento
Nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 156 del 4 ottobre 2022, in vigore dal prossimo 6 novembre 2022, contenente disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 75/2020, di attuazione della Dir. UE 2017/1371 (c.d. direttiva PIF) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE. Nel dettaglio, è stato ampliato l'ambito dell'art. 322-bis c.p., includendo l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 1 del decreto). In materia di contrabbando, all'art. 301 c. 1 DPR 43/73 è stato aggiunto che quando non è possibile procedere alla confisca diretta delle cose, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona (art. 2). La confisca per equivalente è prevista anche per l'indebita percezione, mediante esposizione di dati o notizie falsi, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di cui all'art. 2 L. 898/86) (art. 3). In materia di diritto penale tributario, l'art. 6 D.Lgs. 74/2000 è stato modificato stabilendo che quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'IVA nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'UE, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a € 10.000.000 il delitto di dichiarazione infedele è punibile a titolo di tentativo. Per i delitti di dichiarazione fraudolenta il tentativo è punibile solo fuori dai casi di concorso nel delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 4). All'art. 25-quinquiesdecies c. 1-bis D.Lgs. 231/2001 è stato modificato l'ambito applicativo dei reati di dichiarazione infedele od omessa e di indebita compensazione per le persone giuridiche, precisando che esso è quello dei sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea (art. 5). Fonte: D.Lgs. 156/2022 (Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 2022, n. 248)
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