lunedì 24/10/2022 • 14:31
Se la prescrizione si è verificata perché la notifica della cartella manca, è nulla o è stata eseguita in modo inesistente, l’esame è riservato al giudice tributario. Se, invece, la prescrizione si è verificata per il decorso del tempo o dopo una valida notifica, l’esame è riservato al giudice ordinario. Così la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con l’ordinanza del 18 ottobre 2022 n. 30666.
redazione Memento
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un'intimazione di pagamento emessa per la riscossione di somme dovute a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti, a sostegno della quale il ricorrente ha dedotto: l'inesistenza o la nullità della notificazione della cartella di pagamento, in quanto effettuata nei confronti di una società che ha mutato denominazione e comunque cancellata dal registro delle imprese; la prescrizione della pretesa tributaria, in conseguenza del periodo di tempo trascorso tra la notificazione della cartella e quella dell'intimazione di pagamento. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con l’ordinanza del 18 ottobre 2022 n. 30666, ha ribadito che non è revocabile in dubbio la spettanza alla giurisdizione tributaria della domanda proposta dal ricorrente, la quale, oltre ad avere ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento, cioè di un atto unanimemente ritenuto estraneo all'esecuzione forzata, si fonda su fatti verificatisi in epoca anteriore alla notificazione della stessa, della quale non è contestata neppure la rituale effettuazione. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che a sostegno dell'impugnazione il ricorrente abbia fatto valere l'inesistenza o la nullità della notifica della cartella di pagamento che ha preceduto l'intimazione, in quanto effettuata nei confronti di una società che aveva mutato denominazione e che era stata successivamente cancellata dal registro delle imprese, nonché la prescrizione del credito tributario, derivante dal tempo trascorso tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione, trattandosi in ogni caso di fatti verificatisi in epoca anteriore a quest'ultima, ed il cui accertamento esula pertanto dalla giurisdizione ordinaria. Parimenti irrilevante deve ritenersi la circostanza che l’impugnazione dell'intimazione di pagamento sia accompagnata dalla richiesta di risarcimento dei danni morali prodotti dalla sua notificazione, trattandosi di una domanda che, in quanto fondata sull'asserita illegittimità della pretesa tributaria, risulta evidentemente subordinata all'accertamento della stessa, non configurabile come un mero presupposto di fatto rispetto ad essa. Pertanto, secondo la Cassazione, se la prescrizione: si sia verificata perché la notifica della cartella manca, è nulla o è stata eseguita in modo inesistente, l’esame è riservato al giudice tributario; si sia verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità, il fatto estintivo dev'essere fatto valere dinanzi al giudice ordinario. Fonte: Cass. SU 18 ottobre 2022 n. 30666
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