lunedì 24/10/2022 • 12:03
L’INPS, con Circolare 21 ottobre 2022 n. 118, comunica di aver sottoscritto con l’Organizzazione sindacale Federazione Italiana Lavoratori e Pensionati (FILAP) una nuova convenzione per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.
redazione Memento
Il 17 ottobre 2022 l’INPS ha sottoscritto una convenzione con l’Organizzazione sindacale Federazione Italiana Lavoratori e Pensionati (FILAP) per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2024 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell’Organizzazione sindacale da far pervenire all’INPS a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il mese di giugno 2024. L’INPS, con la Circolare n. 118 del 21 ottobre 2022, riepiloga i contenuti della nuova convenzione. Soggetti che possono rilasciare la delega Hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità: a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS; amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica. Sono esclusi i titolari di assegno e pensione sociale. Modalità di rilascio della delega L’autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS, compilando il modulo messo a disposizione dallo stesso Istituto. Presentazione e decorrenza della delega La delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. In questo caso, i dati della delega sono inviati all’INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione. Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, l’Organizzazione sindacale invia all’Istituto i dati della delega. Tale invio deve avvenire in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’INPS. All’atto dell’invio l’Organizzazione sindacale deve allegare, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di un documento d’identità del pensionato in corso di validità. Revoca della delega L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto provvederà all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Organizzazione sindacale competente. Misura del contributo sindacale L’ammontare del contributo sindacale è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio: 1) 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD); 2) 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD; 3) 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell’Associazione Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso. La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, ha effetto immediato. Fonte: Circ. INPS 21 ottobre 2022 n. 118
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