lunedì 24/10/2022 • 06:00
Il Ministero del Lavoro è intervenuto con la Circolare 20 del 21 Ottobre 2022 fornendo un quadro riepilogativo in merito al necessario adeguamento dei fondi di solidarietà da attuarsi entro il 31 dicembre 2022.
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Il Ministero del Lavoro affronta il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali di cui alla legge n. 234 del 30 dicembre 2021, in particolare in merito alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
Tale intervento normativo era stato già oggetto d'attenzione da parte del Ministero del Lavoro con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, e con le circolari n. 18 del 1° febbraio 2022 e n. 76 del 30 giugno 2022 dell'Inps, oltre che con il messaggio Inps n. 2936 del 22 luglio 2022.
I fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015, già costituiti al 31 dicembre 2021, hanno goduto di un periodo transitorio, per adeguarsi alle nuove disposizioni, che volgerà al termine il 31 dicembre 2022.
Il Ministero ha voluto fornire un riepilogo sistematico degli obblighi di adeguamento posti dalla riforma e delle conseguenti indicazioni operative.
Adeguamento platea datori di lavoro
Con il comma 7 bis, aggiunto al D.Lgs 148/2015 è stata prevista l'estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente.
In mancanza di adeguamento i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29.
Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dovranno, verificare la disciplina del Fondo di settore e qualora il Fondo preveda una soglia dimensionale di accesso diversa da quella attualmente prevista a livello normativo, adeguare la disciplina del medesimo con la sottoscrizione dell'accordo collettivo entro il 31 dicembre 2022.
Tale accordo subirà successiva verifica della sostenibilità finanziaria del Fondo di solidarietà nel medio periodo (8 anni).
La circolare precisa che visto l'ampliamento della platea dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione sarà necessario una eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento del Fondo qualora non vi sia sostenibilità finanziaria. La modifica degli atti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali avverrà con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Stesso iter, e stesse necessità vengono prevista dal comma 1 bis dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015 in merito ai fondi di solidarietà territoriale intersettoriale.
Adeguamento prestazione assegno di integrazione salariale
Per quanto concerne le prestazione dell'assegno di integrazione salariale riconosciuta dai Fondi di solidarietà bilaterali viene previsto che “per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata".
Anche in questo caso occorre adeguarsi entro il 31 dicembre 2022, il mancato adeguamento comporterà, per i datori di lavoro di causali, misura e durata, l'utilizzo del fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29.
Al fine di non confluire nel FIS, le parti sociali entro il 31 dicembre 2022 dovranno rimodulare la definizione dell'assegno in un accordo collettivo, da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale Ammortizzatori Sociali - Divisione IV
Tale modifica si ricollega alla precedente, poiché tale rimodulazione della prestazione deve essere valutata in merito alla sostenibilità finanziaria ed alla conseguente verifica della contribuzione richiesta.
Il Ministero, sollecita nuovamente, dopo i precedenti interventi di prassi dello stesso e dell'Istituto previdenziale, una revisione delle aliquote di finanziamento. Ciò si tradurrà quindi con un aumento del costo del lavoro per tale estesa platea di riferimento.
Si dovranno verificare nel concreto anche gli utilizzi dei cc.dd. tetti aziendali che alcuni fondi di solidarietà utilizzano al fine di garantire un equilibrio tra le entrate e le uscite dei Fondi.
Occorre quindi anche verificare che sia garantita la prestazione per la durata stabilita dalla legge e dal decreto di disciplina del Fondo alla luce dell'utilizzo del tetto, ed eventualmente adeguare il fondo.
Con davanti i soli mesi di novembre e dicembre, come evidenziato dal Ministero del Lavoro, appare quantomai opportuno che le rappresentanze che ancora non l'hanno fatto si adoperino per portare a compimento tale riforma.
Tale adeguamento si potrà ulteriormente tradurre in una nuova frammentazione delle aliquote di riferimento.
Fonte: Circ. MinLav. 21 ottobre 2022 n. 20
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