sabato 22/10/2022 • 03:00
La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla contestazione di una cartella esattoriale emessa dopo il passaggio in giudicato di una pronuncia con la quale era stato respinto un ricorso avverso un avviso di accertamento.
redazione Memento
Con la pronuncia Cass. 18 ottobre 2022 n. 30718, la Suprema Corte ha risolto una questione sorta in seguito alla contestazione di una cartella esattoriale, emessa dopo il passaggio in giudicato di una pronuncia con la quale era stato respinto un ricorso avverso un avviso di accertamento, per debiti di una società estinta. La parte contribuente aveva avuto ragione sia in primo che in secondo grado, e tanto la CTP quanto la CTR avevano prescritto il credito in virtù dello scadere del termine decennale. Di fronte alla pronuncia di secondo grado, l'Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione. Secondo la Cassazione, il diritto alla riscossione di un’imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, è assoggettato a termini di prescrizione decennali. Nel caso in esame, la notifica della cartella di pagamento è stata effettuata nei confronti della società nel 2002, e tale atto valeva come atto interruttivo della prescrizione anche nei confronti dei soci obbligati. Da quel momento iniziava a decorrere un nuovo periodo di prescrizione decennale ma la notificazione della cartella alle socie (non necessaria ai fini della pretesa, ma valevole come atto interruttivo) è avvenuta tardivamente. Secondo la Suprema Corte, che si è ricollegata all'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può esser fatto valere che non coincide con il momento in cui può procedersi ad esecuzione forzata, mentre la notifica della cartella di pagamento è già atto di esercizio del diritto di credito, idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale. Da quel momento – evidenziano i giudici di legittimità – il termine di prescrizione riprende a decorrere e la notifica della cartella non ha anche un effetto sospensivo, perché – a differenza del pignoramento – non implica l'instaurazione del giudizio di esecuzione. FONTE: Cass. 18 ottobre 2022 n. 30718
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