sabato 22/10/2022 • 03:00
Con il Mess. INPS 21 ottobre 2022 n. 3811, l'Istituto fornisce precisazioni circa gli interventi messi in atto per fronteggiare l'emergenza alluvionale dello scorso 15-16 settembre nelle Marche.
redazione Memento
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L' INPS ha fornito un chiarimento in merito all'e vento alluvionale nella Regione Marche del 15 e 16 settembre 2022, evidenziando come i contenuti e gli elementi di semplificazione illustrati nel Mess. INPS 26 settembre 2022 n. 3498 trovano applicazione anche con riferimento alle domande di assegno di integrazione salariale trasmesse dai datori di lavoro colpiti dalla suddetta alluvione e rientranti nel campo di applicazione del FIS o dai Fondi di solidarietà bilaterali.
Per le istanze con causali riconducibili ad eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), trovano applicazione i seguenti criteri:
- non rileva il requisito dell'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l'unità produttiva interessata, alla data di presentazione della domanda di accesso all'assegno di integrazione salariale;
- le istanze devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale previsto.
Laddove i datori di lavoro, colpiti dalla violenta perturbazione meteorologica, non abbiano potuto riprendere l'attività lavorativa neanche al cessare di detti fenomeni, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di accesso all'assegno di integrazione salariale può essere presentata con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.
In detta ipotesi, i datori di lavoro possono allegare, ove necessario, il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino la suddetta impraticabilità. Il possesso di tali verbali o attestazioni può essere autocertificato dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla domanda. Anche in questo caso, la relazione tecnica può limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l'avvenuta sospensione delle attività medesime in ragione dell'impraticabilità dei locali o del persistere della stessa.
FONTE: Mess. INPS 21 ottobre 2022 n. 3811
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