venerdì 21/10/2022 • 16:06
Le Onlus possono beneficiare del credito d’imposta per beni strumentali nuovi a condizione che le attività per cui sono acquistati i beni agevolabili, si qualifichino, ai fini fiscali, quali attività aventi natura commerciale.
redazione Memento
Con la risposta del 21 ottobre 2022 n. 522, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di fruizione del credito d'imposta per beni strumentali nuovi in caso di mancato svolgimento di attività commerciale da parte di una Onlus. Nel dettaglio, l'istante, associazione iscritta all'Anagrafe delle Onlus che ha intenzione di iscriversi nel Registro Unico del Terzo Settore, rappresenta di aver acquistato nel 2021 e che acquisterà nel 2022 beni strumentali nuovi per l'esercizio di alcune attività e, pertanto, chiede all'Agenzia delle Entrate se fosse possibile fruire del credito d'imposta per beni strumentali nuovi (di cui all'art. 1 c. 1051-1065 L. 178/2020). L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, ricorda che il credito d'imposta in questione spetta a tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (art. 1 c. 1051 L. 178/2020). L'ambito soggettivo delineato dalla disposizione normativa in commento ricomprende anche gli enti non commerciali, con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata. Pertanto, nel caso in esame, la Onlus istante potrà fruire dell'agevolazione in oggetto, solo se le attività per cui sono acquistati i beni strumentali nuovi agevolabili, si qualificano, ai fini fiscali, quali attività aventi natura commerciale. L'istante dichiara di svolgere per gli anni d'imposta 2021 e 2022 le attività di accoglienza minori tolti alle famiglie d'origine con decreto del Tribunale minorile e di accoglienza di richiedenti asilo così come richiesto dal competente Ufficio Territoriale Governativo. Al tal proposito, secondo l'Agenzia delle Entrate tali attività, essendo svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, rientrano tra i settori istituzionali di cui all'art. 10 c. 1 D.Lgs. 460/97, pertanto, non si qualificano commerciali ai fini delle imposte dirette ai sensi dell'art. 150 DPR 917/86. Ne consegue che l'istante, per gli acquisti di beni strumentali nuovi, nell'ambito delle attività di accoglienza di cittadini stranieri e di minori tolti alle famiglie di origine, non può fruire del credito d'imposta in oggetto. Fonte: Risp. AE 21 ottobre 2022 n. 522
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