sabato 22/10/2022 • 06:00
I lavoratori che, pur avendone diritto, non hanno percepito il bonus di 200 euro nello scorso mese di luglio, potranno ricevere la prestazione anche successivamente. I datori di lavoro procederanno al recupero degli importi erogati mediante flussi UniEmens di regolarizzazione.
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L'INPS, con il Messaggio n. 3805 diffuso il 20 ottobre, ha fornito chiarimenti ulteriori sulla platea dei beneficiari del bonus 200 euro previsto per il mese di luglio.
Platea degli aventi diritto
L'Isituto previdenziale, richiamando la propria circolare n. 73 del 24 giugno scorso, specifica meglio quali siano le categorie di lavoratori che abbiano diritto al bonus di 200 euro anche qualora la retribuzione del mese di luglio risulti azzerata per “eventi” tutelati. In tali fattispecie possono essere quindi annoverati:
Questi ultimi sono, in sostanza, le persone svantaggiate assunte nell'ambito delle cooperative sociali, per le quali vige uno struturale azzeramento o comunque una forte riduzione delle aliquote previdenziali complessive. L'Istituto conferma quindi l'orientamento favorevole all'erogazione del bonus a questi lavoratori, già emerso a seguito delle interlocuzioni con i rappresentanti del settore (si veda ad es. la circolare Confcooperative n. 229 del 26 luglio scorso).
L'apertura all'erogazione “tardiva”
In tali ipotesi, ma più in generale in tutti i casi in cui i datori di lavoro non abbiano anticipato ai lavoratori il bonus nel mese di luglio, anche per eventuali ritardi dei lavoratori stessi nella consegna delle dichiarazioni richieste dalla norma, l'erogazione potrà avvenire anche successivamente. I datori di lavoro potranno procedere al recupero delle somme erogate ai lavoratori mediante regolarizzazione del flusso UniEmens del mese di luglio, con le consuete modalità (comunicazione preventiva su cassetto bidirezionale e prelevamento del relativo “ticket”, ossia il protocollo della comunicazione medesima, da inserire nel flusso di regolarizzazione), entro il 30 dicembre 2022. Il flusso regolarizzativo annullerà e sostituirà il flusso inviato inviato in precedenza per la competenza del mese di luglio, ma la definizione e la conferma del flusso di regolarizzazione non potrà avvenire prima che l'INPS abbia terminato l'erogazione del bonus in tutti i casi in cui questa è previsto il pagamento diretto da parte dell'Istituto stesso, come stabilito dall'art. 32 D.L. 50/2022.
In particolare, i datori di lavoro degli operai agricoli a tempo indeterminato, in <DenunciaAgriIndividuale>, dovranno valorizzare l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, riportando unicamente l'importo del bonus pari a 200 euro nell'elemento <Retribuzione>.
Fonte: Mess. INPS 20 ottobre 2022 n. 3805
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