lunedì 24/10/2022 • 06:00
L'Ispettorato del lavoro, con la Nota 18 ottobre 2022 n. 2089, fornisce chiarimenti sull'applicazione della maxisanzione per il lavoro nero e la sua compatibilità o meno con la sanzione prevista per l'omessa comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro.
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La Direzione Centrale coordinamento giuridico dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro risponde alla richiesta di chiarimenti da parte dell'Ispettorato territoriale di Ancona, fornendo indicazioni sulla corretta applicazione della maxisanzione per il lavoro nero.
In particolare, il dubbio sollevato concerne l'elenco di sanzioni da non applicare in caso di contestuale irrogazione della maxisanzione per il lavoro nero (v. art. 3, c. 3 quinquies DL 12/2002 conv. in Legge 73/2002).
Tra le sanzioni non applicabili rientrerebbe anche l'omessa comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, prevista dall'art. 21, c. 1, Legge 264/49, così come sostituito dall'art. 6, c. 3, D.Lgs. 297/2002. Ed è proprio questo il punto nevralgico sul quale viene richiesto un chiarimento interpretativo: in tutti i casi di accertamento di prestazione di lavoro in nero verrà, quindi, irrogata soltanto la maxisanzione, senza applicare l'eventuale sanzione per l'omessa comunicazione di cessazione del rapporto?
Rapporto di lavoro svolto “in nero” dall'instaurazione alla cessazione
Nella Nota n. 2089/2022, l'INL fornisce un'indicazione chiara e agevole: se il rapporto di lavoro è stato effettuato dall'inizio alla fine completamente “in nero”, la violazione riferita all'omessa comunicazione di cessazione può considerarsi assorbita dall'irrogazione della maxisanzione.
La finalità della norma risiede nella volontà di non moltiplicare le sanzioni, visto che la condotta posta in essere dal datore di lavoro-trasgressore rappresenta un unicum.
Quindi, in questo caso, la sanzione relativa all'omessa comunicazione di cessazione non troverà applicazione in caso di contestazione della maxisanzione.
Rapporto di lavoro instaurato “in nero” e successivamente regolarizzato
Diversa è l'ipotesi in cui il rapporto sia iniziato in modo irregolare e, successivamente, sia proseguito in modo regolare sino alla sua conclusione, qualunque sia la ragione della sua “emersione” (accertamento ispettivo, spontanea regolarizzazione).
In tal caso, la maxisanzione per il lavoro nero sarà applicabile per il periodo in cui il lavoratore subordinato è stato occupato irregolarmente, mentre, qualora per il periodo di regolare svolgimento del rapporto di lavoro sia stata omessa la comunicazione di cessazione, sarà irrogabile la relativa sanzione, prevista ai sensi del citato art. 21 Legge 264/49.
Anche se si tratta di situazioni non statisticamente rilevanti, benché verificabili nella pratica, come dimostra il quesito posto dall'ITL di Ancona, è importante fare luce sui punti d'ombra della disciplina e fornire i necessari chiarimenti operativi per un'azione di vigilanza ispettiva sempre più efficace ed efficiente.
Fonte: Nota INL 18 ottobre 2022 n. 2089
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Per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e assicurare il rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale è essenziale la previsione di un'efficiente e mirata attività di vigilanza ispettiva..
Marianna Russo
- Ricercatrice di diritto del lavoro presso l'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli"Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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