venerdì 21/10/2022 • 12:10
L’INPS, con Circolare n. 117 del 20 ottobre 2022, chiarisce gli obblighi contributivi e la classificazione ai fini previdenziali delle Basi NATO e delle Basi militari concesse agli USA, con riferimento al personale civile con rapporto di lavoro subordinato a “statuto locale”.
redazione Memento
L’INPS ha effettuato una complessiva ricognizione degli obblighi contributivi relativi al personale civile impiegato con rapporto di lavoro subordinato regolato dalla legge italiana presso le Strutture militari NATO (c.d. Basi NATO), nonché presso le Basi militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano, operanti sul territorio nazionale, preordinata a favorire il corretto inquadramento ai fini previdenziali di dette istituzioni. Impiego di personale civile e copertura contributiva Nelle infrastrutture militari, oltre al personale appartenente ai ruoli militari, viene di regola impiegato personale civile per soddisfare le necessità locali di manodopera. Sulla base degli accordi istitutivi degli Organismi in esame, il “personale civile” ivi operante è classificabile nelle seguenti tipologie: “elemento civile” (al seguito delle singole forze): designa il personale civile che accompagna la Forza Armata di una parte contraente, impiegato da una delle Forze Armate di tale parte contraente; personale a “statuto locale”: si tratta di personale impiegato per soddisfare necessità locali di manodopera e che è sottoposto alla giurisdizione italiana; personale a “statuto internazionale”: si tratta del diverso personale “appartenente a determinate categorie di personale civile impiegato dal Quartier Generale Interalleato stabilite dal Consiglio Atlantico” che è remunerato in base alle tariffe salariali della NATO; Poiché per la prima e l’ultima categoria di lavoratori il problema della ricostruzione degli obblighi contributivi è risolto, rispettivamente, dalle assicurazioni sociali garantite dallo Stato di provenienza e dalle tutele garantite dalle Strutture militari NATO (senza ricorso all’Assicurazione generale obbligatoria italiana), l’INPS, con la Circolare n. 117 in commento, espone e chiarisce gli obblighi contributivi e la classificazione ai fini previdenziali del personale a statuto locale. N.B. Gli Organismi analizzati sono classificati nel settore “Terziario”, al quale è associato il codice Ateco2007 99.00.00 “Organizzazioni ed organismi extraterritoriali”. Riepilogo delle contribuzioni previdenziali e assistenziali per il personale a “statuto locale” L’assetto degli obblighi contributivi relativi al personale dipendente delle Basi site nel territorio italiano, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legislazione locale dello Stato di soggiorno, viene, pertanto, a delinearsi in conformità al regime giuridico che regola le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni previdenziali e assistenziali, come illustrato in tabella: Tipologia di contribuzione/prestazione Disciplina IVS Obbligo di assicurazione al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) Malattia La contribuzione di finanziamento è dovuta anche nei casi in cui il relativo trattamento economico sia corrisposto dal datore di lavoro (*) Maternità Il concorso al finanziamento delle prestazioni economiche di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per “allattamento”, ecc.), mediante il versamento di apposita contribuzione, è previsto per tutti i rapporti di lavoro subordinato regolati dalla legge italiana CUAF L’obbligo contributivo si determina sulla circostanza che le Basi NATO e le Basi militari USA in territorio italiano garantiscano o meno il trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto dalla disciplina vigente in materia di ANF Fondo di Tesoreria Il versamento della contribuzione è obbligatorio in riferimento a tutti i dipendenti che maturano il diritto al TFR NASPI È dovuta la relativa contribuzione di finanziamento (contributo ordinario, contributo addizionale per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, incremento del contributo addizionale NASPI dovuto nei casi di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, contributo in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato) Fondo di integrazione salariale Obbligo di versamento della contribuzione ordinaria CIGS Dal 1° gennaio 2022, i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a “statuto locale” (compresi gli apprendisti con contratto di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio), rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie e i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti sono tenuti al relativo obbligo contributivo, pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo (*) Dal 1° maggio 2011 l’obbligo contributivo per il finanziamento della malattia è esteso anche ai datori di lavoro che occupano lavoratori subordinati a “statuto locale” aventi diritto all’indennità di malattia, che corrispondono un trattamento economico sostitutivo della predetta indennità. Uno “sconto” sulle sanzioni previste in caso di omessa contribuzione Stante la complessità della normativa relativa alla contribuzione previdenziale fin qui descritta, l’INPS informa che, per i periodi contributivi pregressi e fino al 20 ottobre 2022, i soggetti interessati, in caso di omissioni nei versamenti, possono accedere alla riduzione delle sanzioni civili nella misura dell’interesse legale (art. 116, c. 15, L. 388/2000). Per beneficiare della riduzione, i datori di lavoro, o i loro intermediari, sono tenuti a comunicare alla competente Struttura INPS, attraverso il “Cassetto previdenziale”, il pagamento della contribuzione dovuta in applicazione delle disposizioni contenute nella Circolare in commento. Fonte: Circ. INPS 20 ottobre 2022 n. 117
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