Sono state avanzate richieste di chiarimento in merito al trattamento fiscale applicabile all'energia elettrica impiegata presso infrastrutture di ricarica ubicate nelle centrali di produzione di energia elettrica, in cui vengono abitualmente ricoverati i veicoli aziendali a trazione elettrica o presso le quali detti veicoli si recano per esigenze collegate alla necessità di garantire la continuità della produzione e/o della distribuzione di energia elettrica. L'Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 37 del 17 ottobre 2022, ha precisato che l'esenzione dall'accisa per l'energia elettrica impiegata esclusivamente per la generazione o per la trasformazione in altra energia elettrica (di cui all'art. 52 c. 3 D.Lgs. 504/95) è applicabile ai consumi di energia elettrica connessi al conseguimento della finalità della produzione di un bene fruibile e commerciabile effettuati dalle aziende produttrici, alle condizioni di seguito riportate:
Si ricorda che rientra nell'esenzione l'energia elettrica impiegata per l'alimentazione delle infrastrutture di ricarica che venga prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW (art. 52 c. 3 lett. b D.Lgs. 504/95).
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