giovedì 20/10/2022 • 12:45
L'Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 37 del 17 ottobre 2022, ha precisato a quali condizioni è applicabile l'esenzione dall'accisa ai consumi di energia elettrica effettuati dalle aziende produttrici.
redazione Memento
Sono state avanzate richieste di chiarimento in merito al trattamento fiscale applicabile all'energia elettrica impiegata presso infrastrutture di ricarica ubicate nelle centrali di produzione di energia elettrica, in cui vengono abitualmente ricoverati i veicoli aziendali a trazione elettrica o presso le quali detti veicoli si recano per esigenze collegate alla necessità di garantire la continuità della produzione e/o della distribuzione di energia elettrica. L'Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 37 del 17 ottobre 2022, ha precisato che l'esenzione dall'accisa per l'energia elettrica impiegata esclusivamente per la generazione o per la trasformazione in altra energia elettrica (di cui all'art. 52 c. 3 D.Lgs. 504/95) è applicabile ai consumi di energia elettrica connessi al conseguimento della finalità della produzione di un bene fruibile e commerciabile effettuati dalle aziende produttrici, alle condizioni di seguito riportate: se l'attività di produzione di energia elettrica è l'attività istituzionale dell'azienda, rientrano nel campo applicativo dell'esenzione, oltre ai consumi strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell'energia medesima, anche quei consumi che, seppur non strettamente produttivi, sono comunque utili a garantire l'operatività degli impianti (illuminazione, produzione di forza motrice, nonché altri servizi ausiliari come i consumi relativi agli impieghi negli uffici di amministrazione o per i locali per guardiania e custodia). In tal senso, anche se l'azienda che produce energia elettrica è titolare delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, il mero inquadramento del servizio di ricarica come attività propria del titolare delle infrastrutture a ciò dedicate non è di per se elemento sufficiente per ricomprendere i relativi consumi nell'esenzione, se essi non sono riconducibili né alla produzione di energia elettrica, né alla tutela dell'operatività della centrale di produzione; se, invece, l'attività di produzione di energia elettrica è svolta dall'azienda produttrice in maniera incidentale, l'esenzione spetta esclusivamente per tutti i consumi di centrale, compresa la relativa illuminazione. Si ricorda che rientra nell'esenzione l'energia elettrica impiegata per l'alimentazione delle infrastrutture di ricarica che venga prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW (art. 52 c. 3 lett. b D.Lgs. 504/95). Fonte: Circ. AD 17 ottobre 2022 n. 37/D
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