A seguito di diverse richieste di chiarimenti pervenute all'Agenzia delle Dogane in merito alla possibilità di utilizzare la rappresentanza diretta nel caso di importatore stabilito al di fuori dell'Unione europea, la stessa Agenzia, con avviso del 19 ottobre 2022, ha fornito alcune indicazioni.
Nel dettaglio, con l'avviso in commento, l'Agenzia delle Dogane ha chiarito che l'importatore non stabilito nell'Unione europea può solo nominare un rappresentante doganale indiretto, stabilito nel territorio europeo, che agirà come dichiarante.
Difatti, sulla base di approfondite attività istruttorie intraprese anche con i competenti servizi dell'Unione europea (DG Taxud Customs Legislation), l'Agenzia delle Dogane rappresenta che con il parere fornito dai servizi unionali è stato pienamente confermato quanto già chiarito nella Circ. AD 14 dicembre 2021 n. 40/D e le cui considerazioni principali vengono di seguito evidenziate:
- l'importatore non stabilito nell'Unione europea può solo nominare un rappresentante doganale indiretto, stabilito nel territorio europeo, che agirà come dichiarante;
- le deroghe a tale condizione sono esclusivamente quelle di cui all'art. 170 par. 3 CDU.
A fronte di operazioni effettuate da un importatore non stabilito nell'Unione europea il tracciato dichiarativo dell'importazione di merci relativo al data element 13 06 000 000 non deve essere valorizzato, in quanto il rappresentante indiretto deve trovare collocazione, nell'ambito del medesimo tracciato, nel data element 1305 relativo al dichiarante.
Infine, i Servizi della Commissione, escludendo la possibilità di utilizzo della rappresentanza diretta da parte di importatore non stabilito nel territorio europeo, hanno, inoltre, precisato che nel caso di specie non è possibile per il rappresentante indiretto, nominato da un importatore non stabilito nell'Unione europea, nominare, a sua volta, un altro rappresentante doganale.
Fonte: Avviso AD 19 ottobre 2022