giovedì 20/10/2022 • 11:44
Il Dipartimento per l'informazione e l’editoria, con avviso pubblicato sul proprio sito, comunica che le domande online per richiedere il credito d’imposta per i servizi digitali devono essere presentate dalle ore 10.00 del 20 ottobre 2022 alle ore 23.59 del 21 novembre 2022.
redazione Memento
Per il 2022, il credito d'imposta per i servizi digitali spetta a determinate imprese editrici di quotidiani e periodici, in misura pari al 30% della spesa sostenuta nell'anno precedente per (art. 190 DL 34/2020): acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale; information technology di gestione della connettività. Nel dettaglio, il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici con: sede legale in uno Stato europeo o in un Paese dello Spazio Economico Europeo (SEE); residenza o stabile organizzazione in Italia; cod. Ateco 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici); iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione; almeno un dipendente a tempo indeterminato. Per poter fruire del credito d'imposta in oggetto, il titolare o legale rappresentante dell'impresa deve presentare, dal 20 ottobre 2022 (ore 10.00) al 21 novembre 2022 (ore 23.59), un'apposita domanda al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite il sito internet www.impresainungiorno.gov.it. La domanda deve essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante: possesso dei requisiti per il riconoscimento del credito d'imposta; effettivo sostenimento delle spese risultante da apposita attestazione che le imprese devono richiedere ai professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità o ai revisori legali dei conti; informazioni relative agli aiuti de minimis ricevuti nei due anni precedenti e in quello in corso. Si ricorda che il credito d'imposta in oggetto è: utilizzabile in compensazione col Modello F24 (cod. trib. 6919), da presentare solo tramite i servizi telematici dell'AE dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari; indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di concessione del credito d'imposta e in quelle successive finché non se ne conclude l'utilizzo (per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di concessione del credito); alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni; concesso nel rispetto dei limiti previsti per gli aiuti de minimis. Fonte : Avviso Dipartimento per l'informazione e l'editoria 20 ottobre 2022
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