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Il 30 settembre 2022 è spirato ma l'interprete, preso da altri disposti normativi poi avvicendatesi, da circolari dell'INPS perennemente in ritardo rispetto alle norme che vorrebbero chiarire, dal cambio di Governo succedutosi nel tempo, forse non se ne è accorto.

Il 30 settembre è in effetti una data particolarmente significativa per il contratto a tempo determinato.

In effetti l'art 41 bis inserito nel DL 73/2021 (il c.d. Sostegni bis) e modificato con legge di conversione n. 106/2021 ha introdotto delle importanti modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato, ad oggi riferita al più volte modificato D.Lgs. 81/2015.

Giova riportare, dunque, l'attuale testo normativo (art 19 D.Lgs. 81/2015) oggetto di novella:

“Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi.  Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

    a)  esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; 

    b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. 

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