giovedì 20/10/2022 • 06:00
Nella fase di liquidazione della società, la responsabilità dei soci pur essendo autonoma è comunque sempre dipendente da quella dei liquidatori e amministratori. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30481 depositata il 17 ottobre 2022.
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I profili di responsabilità che derivano dalla messa in liquidazione delle società di capitali sono definiti dall'art. 36 DPR 602/73, il quale prevede specifici obblighi per:
I liquidatori che non adempiono all'obbligo di pagare con le attività della liquidazione le imposte dovute per il periodo della liquidazione stessa e per quelli anteriori, rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Il livello di responsabilità dei liquidatori rimane comunque commisurato all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
In caso di omessa nomina dei liquidatori, le suindicate responsabilità sono applicabili agli amministratori in carica all'atto di scioglimento della società.
Per quanto riguarda soci o associati che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori, ovvero hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante la liquidazione, gli stessi sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei limiti del valore dei beni stessi. Il c. 3 del suindicato art. 36, prevede altresì, una presunzione, stabilendo che, il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione, sia proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio o associato (salvo la prova contraria).
La responsabilità dei liquidatori, amministratori e soci, di cui al citato art. 36, non ha natura tributaria, bensì civilistica, essendo regolata dalle norme comuni previste dagli artt. 1176 e 1218 c.c. Tale responsabilità è, dunque, diversa da quella sancita dall'art. 2495 c. 2 c.c. in capo ai soci, in caso di cancellazione e conseguente estinzione della società.
Tuttavia, i tre profili di responsabilità, pur essendo autonomi, sono comunque connessi tra di loro.
Nello specifico, secondo quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione nella Cass. 17 ottobre 2022 n. 30481, depositata il 17 ottobre 2022, la responsabilità dei soci è in relazione di “dipendenza” da quella dei liquidatori e degli amministratori.
Fatto
La controversia riguardava un avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio di una S.R.L. in liquidazione dal 2006 e cessata nel 2009, contro il quale è stato presentato ricorso, essendo stato ritenuto illegittimo in quanto emesso prima che fosse divenuto definitivo quello verso la società. L'Agenzia delle Entrate, a seguito dell'accoglimento del ricorso da parte della CTP ed il rigetto dell'appello dalla CTR, ha proposto ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 c. 3 DPR 602/73.
Decisione
La Corte di Cassazione ha consentito al Fisco di agire in via "sussidiaria" nei confronti dei soci "pro quota", evidenziando come la responsabilità dei soci è pur sempre "dipendente" da quella del liquidatore e dell'amministratore. Ciò, in quanto, per escutere i primi è comunque necessario che sussistano anche i presupposti per la responsabilità dei secondi.
Il medesimo orientamento è stato assunto dalla stessa Corte anche nella sentenza Cass. 17 ottobre 2021 n. 14570, nella quale i giudici hanno così definito i presupposti della responsabilità dei soci:
A tal fine, gli stessi giudici hanno rilevato come non sia necessaria la preventiva escussione degli amministratori o dei liquidatori, essendo richiesta soltanto l'infruttuosa riscossione dalla società.
Responsabilità con accertamento non definitivo
Relativamente al motivo secondo cui l'avviso di accertamento sia stato ritenuto illegittimo e, quindi, l'estensione della responsabilità al socio solo nel momento in cui l'accertamento verso la società sia divenuto definitivo, la Corte, nella recente sentenza in commento, ha evidenziato che, ai fini della responsabilità del socio, i ruoli in cui sono iscritti i tributi della società devono rispettare le seguenti condizioni:
I giudici della suprema Corte hanno, altresì, ammesso l'iscrizione in ruoli anche provvisori.
Sul punto, vi è una giurisprudenza consolidata, dalla quale emerge che, l'Amministrazione finanziaria “in costanza di giudizi proposti dalla società in liquidazione avverso gli accertamenti, deve comunque provare di avere iscritto i relativi crediti quantomeno in ruoli provvisori, dei quali può pretendere il pagamento in via sussidiaria nei confronti del liquidatore” (Cass. 13 febbraio 2008 n. 10508, Cass. 7 febbraio 2012 n. 7327, Cass. 20 luglio 2020 n. 15377).
Pertanto, la responsabilità dei soci di cui all'art. 36 DPR 602/73, non è connessa alla definizione dell'avviso di accertamento della società, essendo sufficiente ai fini della stessa la sola notifica.
Fonte: Cass. 17 ottobre 2022 n. 30481
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Diego De Gaetano
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