mercoledì 19/10/2022 • 14:55
Considerato gli operatori economici riuniti conservano la propria autonomia anche per gli adempimenti fiscali, le prestazioni secondarie sono assoggettate ad aliquota IVA propria e fatturate dalle imprese associate in relazione ai servizi di competenza mentre la prestazione principale va assoggettata ad IVA del 4%.
redazione Memento
Con la risposta del 19 ottobre 2022 n. 520, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di trattamento IVA applicabile a determinate prestazioni secondarie (disinfestazione, derattizzazione e manutenzione varie) rese con riferimento al servizio principale di ristorazione scolastica. Nel dettaglio, l’istante rappresenta di aver aggiudicato il servizio di ristorazione scolastica per cinque anni educativi e scolastici, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale servizio si compone di un'attività principale di ristorazione quantificata e di due attività secondarie denominate servizio di riparazione e manutenzione varia di pronto intervento e piccola manutenzione e dal servizio di disinfestazione e derattizzazione. A tal proposito, l’istante chiede all’Agenzia delle Entrate: di conoscere se sussistono i presupposti giuridici per poter considerare le singole attività erogate (ristorazione, derattizzazione-disinfestazione e manutenzione varia) come componenti di un unico servizio assoggettabile all’aliquota prevista per la prestazione principale; se vi sia la possibilità di richiedere alle imprese aggiudicatarie in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), di tipo verticale, di procedere con la fatturazione separata, applicando per le attività secondarie e accessorie sopra definite l'aliquota IVA del servizio principale, pari al 4%, in quanto funzionali e direttamente connesse al servizio di ristorazione scolastica. L’Agenzia delle Entrate precisa che, nel caso di specie, l’appalto ha ad oggetto una prestazione principale, costituita dal servizio di ristorazione scolastica nei nidi, nelle sezioni ponte, nelle scuole dell'infanzia, comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado destinatarie, e le prestazioni secondarie di disinfestazione e derattizzazione nonché i servizi di riparazione e manutenzione vari. Con riferimento ai lotti prestazionali aggiudicati al RTI, le prestazioni secondarie non possono qualificarsi quali accessorie a quella principale in quanto dette operazioni secondarie non vengono rese né direttamente dal medesimo soggetto che è tenuto a effettuare la prestazione principale né tantomeno per suo conto o a sue spese. Pertanto, in virtù anche del fatto che gli operatori economici riuniti conservano la propria autonomia ai fini anche degli adempimenti fiscali e sono tenuti ad assolvere agli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante, le prestazioni secondarie devono essere assoggettate ad aliquota IVA propria e fatturate nei confronti dell’istante dalle imprese associate (mandanti) in relazione ai servizi di competenza mentre la prestazione principale di ristorazione scolastica effettuata dall’impresa mandataria deve essere assoggettata ad IVA nella misura ridotta del 4%. Relativamente ai restanti lotti prestazionali di cui sono risultate aggiudicatarie le imprese non associate, in considerazione anche della circostanza che non si sia ancora provveduto alla stipula del contratto, non sussistono elementi sufficienti per qualificare come accessorie le prestazioni sopra descritte. Fonte: Risp. AE 19 ottobre 2022 n. 520
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