mercoledì 19/10/2022 • 11:49
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 518 del 18 ottobre 2022, ha fornito chiarimenti relativamente alla rideterminazione dell'avviamento affrancato emerso in occasione di una fusione e al rimborso dell'imposta sostitutiva versata in eccesso.
redazione Memento
In tema di regime di affrancamento (di cui agli artt. 176 c. 2 DPR 917/86 e 15 DL 185/2008), l'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 518 del 18 ottobre 2022, ha chiarito che la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva (di cui all'art. 15 c. 10 DL 185/2008) deve essere determinata facendo riferimento ai disallineamenti, esistenti alla chiusura del periodo d'imposta in cui è stata realizzata la fusione, tra il maggior valore dei beni iscritto in bilancio ricevuti dalla società risultante dalla fusione (al netto degli ammortamenti civilistici già operati) e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni presso il soggetto fuso (al netto degli ammortamenti fiscali già dedotti) (cfr sul punto anche Circ. AE 11 giugno 2009 n. 28/E). Analoghe considerazioni valgono anche nella circostanza in cui il maggior valore attribuito riguardi non un bene preesistente presso la società fusa ma un elemento patrimoniale che emerge per effetto della fusione e che viene iscritto per la prima volta nel bilancio dalla società risultante dalla fusione. Se, come nel caso di specie, la società incorporante compie un errore materiale di calcolo sulla relativa base imponibile (ha effettuato il riallineamento del valore fiscale dell'avviamento al maggior valore iscritto in bilancio facendo riferimento al valore al lordo della quota di ammortamento civilistico anziché al valore civile netto), l'errore può essere sanato nella dichiarazione integrativa. Per la maggiore imposta sostitutiva versata facendo erroneamente riferimento al valore civile dell'avviamento lordo, oggetto di affrancamento, la società può chiedere il rimborso o utilizzarla in compensazione. Si ricorda che il regime di affrancamento consente alle società aventi causa delle operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili – relativi all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali - iscritti in bilancio a seguito delle predette operazioni straordinarie mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e dell'IRAP, con aliquota del 16%. Tale imposta deve essere versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione stessa. Fonte: Risp. AE 18 ottobre 2022 n. 518
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