mercoledì 19/10/2022 • 11:30
Il credito d’imposta ZES spetta anche per l’acquisto di terreni e per l’acquisizione, per la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali per gli investimenti effettuati dal 1° maggio 2022, indipendentemente dal fatto che i lavori siano iniziati prima di tale data.
redazione Memento
Con la risposta del 18 ottobre 2022 n. 519, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di credito d'imposta ZES e investimenti in beni immobili (art. 5 DL 91/2017). Nel dettaglio, la società istante, al fine di consolidare la sua presenza sull'intero territorio nazionale, intende aprire un nuovo punto vendita in un'area designata Zona Economica Speciale (ZES) e chiede all'Agenzia delle Entrate di chiarire: se sia possibile fruire del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per l'acquisto dell'area e per i lavori di realizzazione di un immobile strumentale all'investimento. In caso negativo, la società chiede se sia possibile fruire del credito d'imposta in oggetto per i lavori di realizzazione dell'immobile strumentale all'investimento eseguiti successivamente al 1° maggio 2022, data di entrata in vigore del DL 36/2022 che ha introdotto un chiarimento circa la ricomprensione nell'incentivo anche dell'acquisto di terreni e dell'acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti; che la stipula del contratto di sale & lease-back all'esito dell'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'immobile non rappresenti un'ipotesi di decadenza dal credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1 c. 105 L. 208/2015). Quanto al primo quesito, l'Agenzia delle Entrate ricorda che il credito d'imposta ZES spetta anche per l'acquisto di terreni e per l'acquisizione, per la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali per gli investimenti effettuati a partire dal 1° maggio 2022. Viceversa, per gli investimenti effettuati sino al 30 aprile 2022, il medesimo credito d'imposta spetta esclusivamente per l'acquisto di immobili strumentali agli investimenti. In relazione alla fattispecie oggetto di interpello, secondo l'Agenzia delle Entrate sono agevolabili i lavori di realizzazione dell'immobile eseguiti successivamente al 1° maggio 2022, ancorché la data generale di inizio dei lavori complessivi sia il 21 febbraio 2022. Al riguardo, si ricorda che, ai fini della determinazione del momento di effettuazione, l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza di cui all'art. 109 c. 1 e 2 DPR 917/86 e non sono rilevanti i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio (di cui all'art. 83 DPR 917/86). In particolare, nell'ipotesi in cui l'investimento nei beni in questione sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente. In quest'ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto. Considerato che i lavori per la realizzazione o l'ampliamento degli immobili, per loro natura, possono protrarsi a lungo nel tempo e, in determinati casi, possono avere una durata di più esercizi, non deve farsi riferimento esclusivamente al momento in cui i lavori sono iniziati, cristallizzando l'investimento della società alla data del 21 febbraio 2022, ma, coerentemente con la modalità di esecuzione dei lavori, occorre considerare l'investimento come realizzato, in parte, nel periodo dal 21 febbraio 2022 (inizio lavori) al 30 aprile 2022 e, in parte, dal 1° maggio 2022 alla data di fine lavori. Secondo l'Agenzia delle Entrate sarà onere della società conservare tutta la documentazione idonea a dimostrare quali lavori sono stati effettuati a partire dal 1° maggio 2022 che, pertanto, risultano agevolabili. Infine, quanto al secondo quesito, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la stipula del contratto di sale & lease-back da parte della società non sia assimilabile ad una vera e propria cessione dell'immobile. Di conseguenza, la medesima operazione non rappresenta una causa di decadenza dall'agevolazione relativa alle ZES. Fonte: Risp. AE 18 ottobre 2022 n. 519
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