mercoledì 19/10/2022 • 06:00
OIC analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dal decreto Semplificazioni (DL 73/2022) relative alla possibilità di non svalutare i titoli non immobilizzati, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
redazione Memento
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OIC pone in consultazione il Documento Interpretativo 11 “Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati” in cui analizza le norme introdotte dall'art. 45 c. 3-octies e 3-decies DL 73/2022 per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.
Come noto, considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni (2022, per i soggetti solari), possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole (art. 45 c. 3-octies e 3-decies DL 73/2022). Viene cioè concessa transitoriamente, la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall'art. 2426 c.c. per i titoli iscritti nell'attivo circolante.
Nella bozza in consultazione, OIC precisa che rientrano nell'ambito di applicazione della norma i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell'attivo circolante dello Stato Patrimoniale valutati ai sensi dell'art. 2426 c. 1 n. 9 c.c. al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato e disciplinati, per quanto riguarda i principi contabili nazionali dall'OIC 20 “Titoli di debito” e dall'OIC 21 “Partecipazioni”. L'Interpretativo 11 non si applica, invece, agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall'OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”, in quanto iscritti e valutati al fair value ai sensi dell'art. 2426 c. 1 n° 11-bis c.c., e non al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
La deroga contenuta nella norma si applica ai titoli iscritti nel bilancio 2021 e ai titoli acquistati durante l'esercizio 2022. Può essere, inoltre, applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa, motivando adeguatamente la scelta effettuata in nota integrativa.
La società che si avvale della deroga valuta i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione così come risultante dal bilancio 2021 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2021, al costo d'acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole da determinarsi in base alle previsioni contenute nei principi contabili OIC 20 e OIC 21.
La società che esercita la facoltà di non svalutare i titoli al valore di mercato destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 2021 (o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nel corso dell'esercizio 2022) e i valori di mercato rilevati al 31 dicembre 2022, al netto del relativo onere fiscale. Qualora gli utili dell'esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non fossero sufficienti a costituire la riserva indisponibile, la società destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.
Per quanto riguarda la disclosure in nota integrativa, ferma restando l'informativa da riportare ai sensi dell'OIC 20, dell'OIC 21 e dell'OIC 28, le società che si avvalgono della deroga prevista dalla norma forniscono informazioni circa:
La bozza resterà in consultazione fino al 2 novembre 2022, termine entro il quale devono pervenire i commenti.
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