martedì 18/10/2022 • 16:36
Il contribuente ha facoltà di regolarizzare l’omessa comunicazione dei dati con dichiarazione integrativa del modello 770, indicando nel quadro SO le operazioni omesse. Inoltre, il contribuente può definire le sanzioni applicabili alla omessa comunicazione tramite ravvedimento operoso.
redazione Memento
Con la risposta del 18 ottobre 2022 n. 517, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di errata compilazione del quadro SO. Nel dettaglio, la società istante, autorizzata all'esercizio dell'amministrazione statica di patrimoni per conto terzi, rappresenta che relativamente al periodo d'imposta 2020 avrebbe dovuto comunicare all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni nelle quali essa era intervenuta. A tal proposito, la società intende procedere al ravvedimento operoso presentando dichiarazione integrativa e chiede all'Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito all'individuazione della condotta sanzionabile e i criteri di commisurazione della sanzione. Secondo l'Agenzia delle Entrate è evidente che l'adempimento violato consiste nella comunicazione all'amministrazione finanziaria dei dati relativi alle singole operazioni, a nulla rilevando il mezzo utilizzato - quadro SO del modello 770 - ovvero la circostanza che le operazioni non comunicate si riferiscano ad un solo soggetto o a più soggetti. Ne consegue che, la società istante ha facoltà di regolarizzare l'omessa comunicazione dei dati disposta dall'art. 10 c. 1 D.Lgs. 461/97, mediante la presentazione, per l'anno d'imposta 2020, di una dichiarazione integrativa del modello 770/2021, indicando nel quadro SO le operazioni omesse. Inoltre, la società istante ha la facoltà di definire le sanzioni applicabili alla omessa comunicazione di ogni singola operazione (pari a 516,46 euro per ogni singola violazione commessa) avvalendosi delle percentuali di riduzione disposte dall'istituto del ravvedimento operoso (di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/97). Infine, l'Agenzia delle Entrate ricorda che non è consentito avvalersi del cumulo giuridico (di cui all'art. 12 D.Lgs. 472/97), in sede di ravvedimento operoso, essendo il ricorso a detto istituto consentito ai soli uffici dell'amministrazione finanziaria in sede di contestazione della violazione. Fonte: Risp. AE 18 ottobre 2022 n. 517
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