martedì 18/10/2022 • 12:23
Il Ministero del Lavoro informa di aver pubblicato, nella sezione “Tirocini formativi” del proprio sito, un nuovo Vademecum dedicato all’attivazione dei tirocini formativi in Italia rivolti a cittadini non comunitari residenti all'estero.
redazione Memento
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, nella sezione "Tirocini formativi" del proprio portale istituzionale, un nuovo Vademecum informativo di divulgazione predisposto per l'attivazione dei tirocini formativi in Italia rivolti a cittadini non comunitari residenti all'estero (art. 27, c. 1 lett. f, D.Lgs. 286/98).
Il Vademecum, prodotto a cura della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione con il contributo di ANPAL Servizi, rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di un quadro di riferimento comune in materia, che favorisca la progressiva armonizzazione delle discipline territoriali e della loro applicazione, in continuità con il documento "Linee guida in materia di tirocini per persone residenti all'estero", approvato nell'agosto del 2014 in accordo fra Stato, Regioni e Province autonome.
Analizziamo di seguito le peculiarità che riguardano questo tipo di tirocinio e lo differenziano rispetto ad un percorso formativo “classico”, svolto da un cittadino italiano o di uno stato UE.
Normativa di riferimento
Rispetto al tirocinio di orientamento e formazione per cittadini UE o non UE regolarmente soggiornanti in Italia o altro Stato Membro, quello rivolto a un cittadino non UE residente fuori dall'Unione Europea è disciplinato da una normativa specifica che coinvolge materie di competenza sia nazionale, per quanto riguarda l'immigrazione, che regionale per ciò che concerne la formazione professionale.
I soggetti coinvolti
La procedura di ingresso per tirocinio di cittadini non UE residenti al di fuori dell'Unione Europea coinvolge diverse Amministrazioni a vario titolo competenti:
Il tirocinante
Il cittadino non UE residente al di fuori dell'Unione Europea che intende completare un percorso di formazione iniziato nel Paese d'origine, realizzando un'esperienza professionalizzante presso un soggetto ospitante in Italia, può farvi ingresso con un visto per studio/tirocinio rilasciato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana territorialmente competente.
Egli ha diritto ad un'indennità di partecipazione, oltre alla copertura delle spese di vitto e alloggio e non può lavorare per più di 20 ore settimanali.
Il rilascio del Visto di ingresso in Italia e del permesso di soggiorno
l visto di ingresso per studio/tirocinio viene rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane competenti su richiesta della persona straniera.
La Rappresentanza diplomatico-consolare rilascia o nega il visto di ingresso per tirocinio entro il termine di 90 giorni dalla data di richiesta.
La persona straniera che ha ottenuto il rilascio del visto di ingresso, entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia, ha l'obbligo di richiedere il Permesso di soggiorno per motivi di tirocinio
Il tirocinio deve essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta del Permesso di soggiorno.
La conversione del permesso di soggiorno per tirocinio in permesso di lavoro
Al termine del tirocinio, il cittadino extra UE che sia in possesso di un permesso di soggiorno per studio/formazione (tirocinio) ancora in corso di validità può richiederne la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo.
Riepilogo della procedura
Fonte: Vademecum ministero del Lavoro – ANPAL, settembre 2022
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