A decorrere dal 1° luglio 2022, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, l'importo massimo della retribuzione giornaliera previsto ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità è elevato a € 120 (in precedenza era € 100) (art. 10, c. 1, L. 106/2022).
Di conseguenza l'INPS, con Mess. INPS 17 ottobre 2022 n. 3767, fornisce alcune istruzioni operative circa le modalità di erogazione delle prestazioni di malattia e maternità, con particolare attenzione agli eventi che si sono verificati a cavallo del 1° luglio 2022: per questi, infatti, quale massimale deve essere applicato?
Malattia
Per gli assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro autonomo o a prestazione - vale a dire soggetti titolari di rapporti di lavoro di “durata limitata” - ai fini del calcolo dell'indennità economica di malattia si tiene conto di un massimale giornaliero di retribuzione (art. 6, c. 15, DL 536/87 conv. in L. 48/88). Il massimale giornaliero è rilevante anche ai fini della determinazione della contribuzione dovuta.
L'attuale massimale, pari a € 120, viene applicato agli eventi di malattia verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2022.
Non è, invece, variato il requisito minimo contributivo richiesto per il riconoscimento del diritto all'indennità di malattia, che è pari ad almeno 40 contributi giornalieri dovuti o versati, presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, dal 1° gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso fino alla data di inizio dell'evento.
Maternità
A decorrere dal 1° luglio 2022, per tutti i lavoratori dello spettacolo, i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di maternità sono calcolate su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a € 120.
Nella tabella sottostante l'INPS riepiloga le modalità di calcolo dei periodi antecedenti e successivi il 1° luglio 2022:
Tipologia di evento | Decorrenza | Calcolo |
Maternità o paternità | Interamente o parzialmente dal 1° luglio 2022 | Liquidazione sulla base dell'importo di € 120 |
Antecedente al 1° luglio 2022 | Liquidazione sulla base dell'importo di € 100 |
Congedo parentale | Dopo il 1° luglio 2022 | Liquidazione sulla base dell'importo di € 120 |
Antecedente al 1° luglio 2022 | Liquidazione sulla base dell'importo di € 100 |
A cavallo del 1° luglio 2022 | Liquidazione di ciascun periodo secondo l'importo massimo vigente al momento della fruizione |
Fonte: Mess. INPS 17 ottobre 2022 n. 3767