martedì 18/10/2022 • 09:35
I sussidi concessi alle imprese a seguito dell’emergenza Covid-19, anche se erogati successivamente alla data di conclusione dello stato d’emergenza (31 marzo 2022), non assumono rilevanza fiscale in quanto sono diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza.
redazione Memento
Con la risposta del 18 ottobre 2022 n. 516, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di trattamento fiscale dei sussidi concessi alle imprese a seguito dell'emergenza Covid-19 (art. 10-bis DL 137/2020, Decreto Ristori). Nel dettaglio, per il 2022 l'istante ha approvato con delibera la concessione di sussidi Covid-19 a favore di imprese operanti in settori economici particolarmente colpiti. Si tratta di sussidi straordinari, diversi dalle misure esistenti prima dell'emergenza epidemiologica ed erogati a seguito della stessa a sostegno delle imprese che sono state particolarmente penalizzate dalle misure di contenimento dell'emergenza e che necessitano di un ulteriore supporto per poter essere accompagnate fino al completo superamento degli effetti della pandemia. A tal proposito, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate se a tali sussidi concessi ed erogati, successivamente alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022), si applichi la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza Covid-19 (art. 10-bis DL 137/2020). L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, ricorda che con il Decreto Ristori il legislatore ha riconosciuto ai contributi di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza Covid-19 da chiunque e indipendentemente dalle modalità di fruizione, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell'aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza Covid-19. Nel caso in esame, l'istante dichiara di concedere ed erogare sussidi alle imprese che operano in settori economici particolarmente colpiti dall'emergenza Covid-19, sulla base dei criteri determinati dalla delibera, e inoltre afferma che trattasi di sussidi diversi dalle misure esistenti prima dell'emergenza epidemiologica. In particolare, dalla delibera si evince che: lo scopo del sussidio è sostenere le imprese operanti in settori particolarmente penalizzati dall'emergenza Covid-19 e che hanno registrato nel periodo di riferimento una rilevante contrazione del volume d'affari; possono beneficiare dei sussidi le libere e i liberi professionisti, le lavoratrici e i lavoratori autonomi nonché i soggetti esercenti attività di impresa. Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate i sussidi in oggetto, anche se erogati successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato d'emergenza, non assumono rilevanza fiscale in quanto sono erogati a seguito dell'emergenza Covid-19 a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, e inoltre, come precisato dall'istante, sono diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza. Fonte: Risp. AE 18 ottobre 2022 n. 516
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.