Con la risposta del 18 ottobre 2022 n. 516, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di trattamento fiscale dei sussidi concessi alle imprese a seguito dell'emergenza Covid-19 (art. 10-bis DL 137/2020, Decreto Ristori).
Nel dettaglio, per il 2022 l'istante ha approvato con delibera la concessione di sussidi Covid-19 a favore di imprese operanti in settori economici particolarmente colpiti. Si tratta di sussidi straordinari, diversi dalle misure esistenti prima dell'emergenza epidemiologica ed erogati a seguito della stessa a sostegno delle imprese che sono state particolarmente penalizzate dalle misure di contenimento dell'emergenza e che necessitano di un ulteriore supporto per poter essere accompagnate fino al completo superamento degli effetti della pandemia.
A tal proposito, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate se a tali sussidi concessi ed erogati, successivamente alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022), si applichi la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza Covid-19 (art. 10-bis DL 137/2020).
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, ricorda che con il Decreto Ristori il legislatore ha riconosciuto ai contributi di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza Covid-19 da chiunque e indipendentemente dalle modalità di fruizione, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell'aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza Covid-19.
Nel caso in esame, l'istante dichiara di concedere ed erogare sussidi alle imprese che operano in settori economici particolarmente colpiti dall'emergenza Covid-19, sulla base dei criteri determinati dalla delibera, e inoltre afferma che trattasi di sussidi diversi dalle misure esistenti prima dell'emergenza epidemiologica.
In particolare, dalla delibera si evince che:
Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate i sussidi in oggetto, anche se erogati successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato d'emergenza, non assumono rilevanza fiscale in quanto sono erogati a seguito dell'emergenza Covid-19 a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, e inoltre, come precisato dall'istante, sono diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza.
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