In sede di risposta a interpello, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA dell'attività di mining.
Che cos'è il mining
Il mining è un'attività che mette in sicurezza - registrandole e condividendo i risultati con la rete - le transazioni nell'ambito della tecnologia cd "blockchain" su cui si basa la creazione della cripto-attività, ivi incluse le criptovalute. In tale contesto, il miner è un soggetto che mette la sua potenza di calcolo a disposizione del cosiddetto mining pool o della piattaforma/network/rete per lo "scavo" (i.e. estrazione) di una criptovaluta o altro, e registra le transazioni in un "blocco" per poi trasferirlo nella "blockchain", che è una sorta di registro pubblico, accessibile dagli utenti del network/sistema/rete. A fronte di questa attività, i miner sono in genere ricompensati - direttamente o per il tramite del pool cui aderiscono - dal sistema/network/rete che si autogestisce, tramite l'assegnazione di criptovalute, e solo quando per primi ottengono la convalida di un blocco, fattispecie quest'ultima che non sempre si verifica. In altri termini, lo svolgimento dell'attività di validazione non è sufficiente a conferire al miner il diritto a un compenso: questo compenso gli spetta solo se detta attività "va per prima" a buon fine.
Tassazione ai fini IVA
L'impossibilità di individuare l'esistenza di un servizio "personalizzato" prestato dal miner a beneficio di uno specifico beneficiario, consente di ritenere il mining non rilevante ai fini IVA in quanto connotato dall'assenza di un legame sinallagmatico. Il miner, dunque, non deve riscuotere l'imposta a fronte delle criptovalute ricevute dal network e correlativamente, non effettuando operazioni attive imponibili, non può esercitare il diritto a detrazione. Conseguentemente, non è tenuto agli obblighi documentali, dichiarativi e di versamento richiesti dalla disciplina IVA su tali operazioni
Tassazione ai fini delle imposte dirette
Qualora i servizi risultino remunerati mediante dei corrispettivi definiti in termini di cd. «monete virtuali» trovano applicazione le disposizioni del TUIR che disciplinano le operazioni in valuta estera (art. 110, c.2, TUIR; art. 9 TUIR). La relativa remunerazione concorre alla formazione del reddito imponibile, nel periodo d'imposta in cui i servizi possono considerarsi ultimati (art.109, c.2, TUIR). In relazione alla valutazione delle cd. «monete virtuali» detenute al termine di ciascun periodo d'imposta, si considera realizzata la differenza tra il valore fiscale iniziale e quello rilevato alla data di chiusura di ciascun periodo d'imposta, in applicazione di quanto disposto dall'art. 110 TUIR.
Tassazione ai fini IRAP
Le remunerazioni del "miner" concorrono alla formazione del valore della produzione netta, rappresentando di per sé ricavi per prestazioni di servizi, con il conseguente transito in voci rilevanti ai fini IRAP. Le oscillazioni di valore, invece, non sarebbero incluse nella base imponibile del tributo regionale, solo nella misura in cui non transitano da voci rilevati ai fini IRAP ovvero in assenza dei presupposti per l'applicazione del principio di correlazione.
Fonte: Risp. AE 17 ottobre 2022 n. 515