Anche nell'ipotesi, riformulata dal Decreto PNRR 2 (DL 36/2022), di appalti di più servizi di logistica trova applicazione il regime di solidarietà. È quanto affermato dal Ministero del Lavoro che, rispondendo a un interpello presentato da alcuni sindacati, ha fatto chiarezza in ordine all'applicazione dei principi previsti a tutela dei lavoratori negli appalti e, in particolare, all'applicazione del regime di solidarietà nell'ipotesi di appalto di prestazione di più servizi disciplinata dall'art. 1677-bis c.c..
Come noto, tale norma è stata recentemente modificata dal Decreto PNRR 2, e, nella sua attuale formulazione, regolamenta la specifica ipotesi del contratto di logistica stabilendo che “Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.”.
Con la modifica normativa si è di fatto riconosciuto e tipizzato una tipologia contrattuale ormai largamente diffusa nella prassi operativa qual è il contratto di appalto per prestazione di più servizi di logistica.
Al riguardo il Ministero, chiarito innanzitutto che si tratta di un'ipotesi di contratto di appalto di servizi, ha ribadito quanto già espresso con la Circ. MinLav 11 luglio 2012 n. 17 in ordine all'applicazione al contratto di trasporto del regime di solidarietà (art. 29, c. 2, D.Lgs. 276/2003), confermando che tale disciplina si applica sia nel caso si accerti il compimento di attività ulteriori ed aggiuntive che esulano dallo schema tipico del trasporto, sia nel c.d. “appalto di servizi di trasporto” che, per come configurato dalla giurisprudenza, si caratterizza per “la predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dall'assunzione dei rischi da parte del trasportatore.” (Cass. 13 marzo 2009 n. 6160).
La lettura fornita nella citata Circolare, per il Ministero, non viene pregiudicata dalla nuova disciplina contenuta nell'articolo 1677-bis c.c., in quanto l'applicazione delle specifiche disposizioni in materia di contratto di trasporto è sottoposta a un vaglio di compatibilità che comunque deve tenere conto del fatto che il contratto di servizi oggetto dell'art. 1677-bis c.c. rientra nel genus dei contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina.
“Un simile vaglio di compatibilità – scrivono dal Ministero - non consente di escludere il regime di solidarietà di cui al citato articolo 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 nella fattispecie in esame sia perché l'esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell'appalto, sia perché introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto. Infatti, l'articolo 29 citato svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei lavoratori impiegati in un contratto di appalto, ampliando la responsabilità solidale del committente, il quale risponde in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi e contributivi del lavoratore che abbia prestato la propria opera nell'esecuzione dell'appalto”.
Ai contratti dei servizi di logistica, infine, non andrà applicato l'art. 83-bis DL 112/2008 che - limitatamente al contratto di trasporto – circoscrive il regime di solidarietà in favore del committente che abbia verificato la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore in via preliminare alla conclusione del contratto stesso.
Fonte: Interpello Min. Lav. 17 ottobre 2022 n. 1