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lunedì 17/10/2022 • 15:04

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Regime IVA dei trasporti internazionali in caso di subvezione

Il regime di non imponibilità IVA non si rende più applicabile alle prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale, incaricato di trasportare la merce all'estero dall'esportatore, dall'importatore o dal destinatario della stessa, affida ad un vettore terzo (c.d. subvezione).

a cura di

redazione Memento

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Con la risposta del 14 ottobre 2022 n. 514, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di trattamento IVA per i trasporti relativi a beni in importazione. Nel dettaglio, la società istante, specializzata nella movimentazione di merce containerizzata, riceve la richiesta da un cliente stabilito in Italia di servizi terminalistici, operazioni doganali di importazione e di trasporto delle merci dal porto di sbarco in Italia fino al terminal. La società, poiché non dispone di mezzi propri, affida a terzi l'esecuzione del trasporto e addebita al proprio cliente, oltre ai servizi doganali e terminalistici, anche il costo del servizio di trasporto. A tal proposito, la società chiede all'Agenzia delle Entrate chiarimenti in ordine al regime IVA applicabile al riaddebito al destinatario delle merci del servizio di trasporto dal porto di sbarco al terminal, nonché al medesimo servizio di trasporto che il terzo fornitore rende alla società medesima. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, ricorda che i servizi di trasporto, territorialmente rilevanti in Italia e relativi agli scambi internazionali, possono beneficiare della non imponibilità IVA solo se resi direttamente a soggetti qualificati, quali (art. 9 c. 3 DPR 633/72): l'esportatore; il titolare del regime del transito; l'importatore; il destinatario dei beni; il prestatore dei servizi di spedizione relativi ai trasporti internazionali di beni e i servizi relativi alle operazioni doganali. Inoltre, si ricorda che i servizi di trasporto non solo devono contribuire all'effettiva realizzazione di un'operazione di esportazione o di importazione di beni, ma devono anche essere forniti direttamente, a seconda del caso, all'esportatore, all'importatore o al destinatario dei beni. Pertanto, il regime di non imponibilità IVA non si rende più applicabile alle prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale, incaricato di trasportare la merce all'estero dall'esportatore, dall'importatore o dal destinatario della stessa, affida ad un vettore terzo (c.d. subvezione). A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate precisa che il servizio di trasporto dal porto di sbarco fino al terminal sia riconducibile nell'ambito applicativo del regime di non imponibilità (di cui all'art. 9 c. 1 n. 2 DPR 633/72), in quanto i corrispettivi della merce, comprensivi del costo del trasporto, sono stati assoggettati ad IVA all'atto dello sdoganamento della merce ed inoltre il servizio di trasporto è reso dalla società istante direttamente al destinatario finale della merce. Inoltre, può fruire del regime di non imponibilità anche il servizio di trasporto che il terzo fornitore rende (direttamente) a favore della società istante. Rispetto alla regola generale secondo cui il regime di non imponibilità non si rende più applicabile alle prestazioni di c.d. subvezione, assume portata dirimente nello specifico caso oggetto dell'interpello il ruolo di operatore economico autorizzato (A.E.O.) assunto dalla società istante. In particolare, nel presupposto che la società istante provvede in qualità di rappresentante doganale diretto del destinatario della merce ad espletare gli atti e le formalità doganali relative all'importazione della merce, il servizio di trasporto è reso dal terzo fornitore nei confronti di un soggetto (società istante) che si qualifica prestatore dei servizi relativi alle operazioni doganali. Fonte: Risp. AE 14 ottobre 2022 n. 514

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