lunedì 24/10/2022 • 06:00
Il 31 dicembre 2022 scade l’autorizzazione al Governo italiano, concessa dal Consiglio europeo, che ha prorogato la detraibilità dell’IVA limitata nel caso di acquisto o noleggio di veicoli non utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione.
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La detraibilità limitata dell'IVA in caso di acquisto o importazione di veicoli stradali a motore, prevista dall'art. 19-bis.1 DPR 633/72, trova le sue origini nella sentenza della C.Giust. UE 14 settembre 2006 C-228/05, meglio nota come sentenza “Stradasfalti”. La controversia riguardava la compatibilità della normativa italiana, di cui al suindicato art. 19-bis.1 (che inizialmente prevedeva l'indetraibilità oggettiva) con il par. 7 dell'art. 17 Dir. 77/388/CEE del Consiglio. Quest'ultimo concedeva ad ogni Stato membro la possibilità di escludere totalmente o parzialmente dal regime di deduzioni la totalità o parte dei beni d'investimento o altri beni. Con la menzionata pronuncia, i giudici della terza sezione della Corte di Giustizia hanno dichiarato l'incompatibilità della limitazione del diritto alla detrazione stabilita dall'art. 19-bis.1, rispetto ai princìpi comunitari relativi alla detrazione IVA, previsti della Dir. 77/388/CEE. Successivamente, con la Decisione 18 giugno 2007 2007/441/CE del Consiglio europeo, l'Italia è stata autorizzata a limitare al 40% il diritto a detrarre l'IVA sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini profe...
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