lunedì 17/10/2022 • 12:13
In caso di società già costituita al 1° gennaio 2019 ma inattiva fino al 30 giugno 2019 e priva del parametro di riferimento del primo trimestre 2019, da raffrontare con i costi medi sostenuti nel primo trimestre 2022, si applica lo stesso criterio previsto per le società non ancora costituite al 1° gennaio 2019.
redazione Memento
Con la risposta del 14 ottobre 2022 n. 512, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di credito d'imposta per imprese energivore (di cui all'art. 4 DL 17/2022) relativo al secondo trimestre 2022, in caso di un'impresa attiva dal 1° luglio 2019 per effetto del conferimento d'azienda. Nel dettaglio, la società istante, con atto di conferimento del 2019, acquisisce (con efficacia dal 1° luglio 2019) un'azienda che gestisce un impianto siderurgico. A seguito di tale conferimento d'azienda, la società chiede all'Agenzia delle Entrate se possa accedere al credito d'imposta in questione e se debba determinare il medesimo con riferimento alla comparazione dei costi effettivamente sostenuti dall'azienda nell'esercizio 2019 rispetto a quelli effettivamente sostenuti nell'esercizio 2022, in base al principio della continuità dell'azienda nel conferimento d'azienda oppure, in alternativa, con riferimento a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate per le imprese non ancora costituite al 1° ottobre 2019 e, dunque, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica dell'ultimo trimestre del 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa all'ultimo trimestre 2021), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti: valore medio del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari, per l'ultimo trimestre 2019, a 48,11 euro/MWh4; valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per l'ultimo trimestre 2019, a 11,80 euro/MWh5, per un importo complessivo pari a 59,91 euro/MWh. Quanto al primo quesito, l'Agenzia delle Entrate precisa che la società istante non ha sostenuto costi per la componente energia relativamente al primo trimestre 2019, mentre risultano sostenuti costi per l'impianto produttivo posseduto dall'istante, da parte del soggetto giuridico titolare dell'impianto nel primo trimestre 2019 e fino al 30 giugno 2019. Al riguardo, considerato che la società istante risulta iscritta nell'apposito elenco per un intervallo temporale in cui ricade il periodo oggetto di agevolazione (secondo trimestre 2022), può fruire del credito d'imposta in commento. Resta inteso che qualora la società non risulti definitivamente iscritta nell'apposito elenco relativo all'anno 2022, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati. Quanto, invece, al secondo quesito, l'Agenzia delle Entrate osserva che i costi della componente energia elettrica relativi all'impianto sostenuti nel periodo primo trimestre 2019 non possono essere utilizzati dall'istante ai fini del raffronto con i costi sostenuti nel primo trimestre 2022. In capo all'istante, che risulta già costituita alla data del 1° gennaio 2019 ma è rimasta inattiva dal punto di vista produttivo fino al 30 giugno 2019 ed è priva del parametro di riferimento del primo trimestre 2019 (costo medio per kWh della componente energia elettrica), da raffrontare con i costi medi della materia energia sostenuti nel primo trimestre 2022, si applica il criterio previsto per le imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, per le quali il parametro di riferimento è fissato in un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh. Fonte: Risp. AE 14 ottobre 2022 n. 512
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