sabato 15/10/2022 • 06:00
La copertura assicurativa non opera solo per le tecnopatie conseguenti alle lavorazioni indicate nelle tabelle allegate al DPR 1124/65 ma anche per quelle dipese da modalità organizzative del rapporto di lavoro.
redazione Memento
Anche il lavoratore affetto da nevrosi d'ansia a causa del demansionamento subìto ha diritto ad essere indennizzato dall'INAIL, sebbene la patologia non sia conseguenza di una specifica lavorazione ma semmai dell'organizzazione del rapporto di lavoro. Ciò in quanto, ai fini dell'indennizzo, quel che importa è che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell'esecuzione della prestazione in un determinato ambiente di lavoro, seppure non sia specifica conseguenza della prestazione lavorativa. Il caso di specie La Corte d'appello, riformando la sentenza di primo grado, negava al lavoratore il diritto all'indennizzo INAIL per la nevrosi d'ansia diagnosticatagli come derivante dal demansionamento patito. Per i giudici di secondo grado, non poteva ravvisarsi in capo al dipendente una malattia professionale indennizzabile, poiché, in base all'art. 3 DPR 1124/65, la copertura assicurativa opera solo per le tecnopatie conseguenti alle lavorazioni indicate dal precedente art.1 DPR 1124/65 e non per quelle dipese da modalità organizzative del rapporto di lavoro. Il lavoratore presentava ricorso in Cassazione lamentando che la sentenza avrebbe errato nel richiedere il nesso di causalità tra la malattia e una specifica lavorazione, in quanto sarebbe ammesso l'indennizzo anche per malattie non tabellate, purché sia dimostrata la loro origine professionale. La decisione della Cassazione I giudici di legittimità ritengono il motivo fondato, cassando e rinviando la sentenza impugnata ai colleghi del merito. La malattia professionale, a detta degli Ermellini, è indennizzabile ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 38/2000 anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni, ma derivi dall'organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione. Così, ad esempio, la giurisprudenza passata ha riconosciuto l'indennizzo al lavoratore che aveva contratto malattia professionale dovuta allo stress subito per le eccessive ore di lavoro straordinario chieste dal datore (Cass. 5066/2018) e al lavoratore affetto da patologia psichica dovuta alle vessazioni subite dal proprio datore (Cass. 8948/2020). Sul tema, le Sezioni Unite hanno già affermato che la tutela è da rapportare “al lavoro in sé e perse considerato e non soltanto a quello reso presso le macchine” (Cass. SU 3476/94). Dunque l'assicurazione è obbligatoria per tutte le malattie, anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al DPR 1124/65 e da quelle causate da una lavorazione specifica o da un agente patogeno indicato nelle tabelle, purché si tratti di malattie delle quali sia provata la causa di lavoro. Fonte: Cass. 11 ottobre 2022 n. 29515
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Le riflessioni di giurisprudenza e dottrina in materia di danno nel rapporto di lavoro hanno ad oggetto, principalmente, l'analisi del perimetro e del contenuto degli oneri probatori in capo al prestatore di lavoro asse..
Marco Sartori
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