sabato 15/10/2022 • 06:00
L'INPS ha fornito, con la circolare n. 114/2022 le istruzioni applicative in merito all'incremento delle pensioni per ottobre, novembre, dicembre 2022 e tredicesima, individuando l'ambito di applicazione, il calcolo e le modalità di pagamento.
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L'INPS, con la circolare n. 114 del 13 ottobre 2022 redatta di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito le indicazioni operative relative all'incremento mensile delle pensioni per il 2022, previsto dall'art. 21, c. 1, lett. b), DL 115/2022 (Decreto Aiuti bis) per contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per il 2022 e sostenere il potere di acquisto delle pensioni.
Trattamenti pensionistici interessati
La norma prevede che il calcolo dell'incremento venga effettuato con le modalità previste dall'art. 1, c. 478, Legge 160/2019 e, dunque, per determinare l'importo che deve essere preso a base della perequazione devono essere considerate le prestazioni che sono memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall'INPS e per le quali è indicata l'assoggettabilità al regime della perequazione cumulata. Inoltre, devono essere considerate le prestazioni erogate dall'INPS, tranne:
Pertanto, l'incremento non riguarderà le prestazioni indicate ai punti 3) e 4), mentre quelle relative ai punti 1) e 2), soggette ai normali meccanismi di perequazione, saranno escluse dal cumulo perequativo, ma verrà attribuito il 2% sull'importo della singola pensione ad eccezione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale che, non essendo una pensione, rimane al di fuori del cumulo perequativo e dell'incremento del 2%.
Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate, l'importo dell'incremento viene ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione ad essi spettante.
Inoltre, in caso di quote di pensione corrisposte a importo fisso per le quali non è prevista la perequazione, l'importo viene attribuito per intero al titolare.
Pensioni INPGI
Tenendo conto che la gestione sostitutiva INPGI, come previsto dalla Legge di Bilancio 2022, dal 1° luglio scorso è stata trasferita all'INPS e che il Ministero ha ritenuto necessario che la perequazione definitiva per il 2021 all'1,9% dovesse essere applicata prima di tale trasferimento, l'importo su cui deve essere applicato l'incremento di cui al Decreto Aiuti bis sarà quello già rivalutato all'1,9%, in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Prestazioni assistenziali
In merito alle prestazioni assistenziali, l'incremento perequativo viene applicato su:
Al contrario, la perequazione non viene applicata sulle indennità che abbiano natura assistenziale e, dunque, su indennità di accompagnamento, indennità per ciechi parziali, indennità per ciechi assoluti, indennità di comunicazione, indennità di frequenza e indennità di talassemia.
Calcolo dell'incremento
Gli importi che devono essere corrisposti vengono articolati in fasce progressive, tenendo conto anche della clausola di salvaguardia che, al massimo, è pari a € 52,44 da applicare al limite superiore di importo.
L'incremento, al ricorrere delle condizioni, viene calcolato sull'importo cumulato delle pensioni di cui il soggetto è titolare, in fasce progressive, a partire dall'importo lordo di settembre 2022 per il calcolo della percentuale di incremento che sarà applicata sull'importo in pagamento ad ottobre 2022, tenendo conto che il limite di importo per attribuire l'incremento è pari a € 2.692 maggiorato di € 52,44 in base alla clausola di salvaguardia e, dunque, per un importo massimo di € 2.744,44:
Fasce (€) |
Incremento (%) |
Incremento massimo (€) |
Incremento massimo di salvaguardia (€) |
Limite di salvaguardia (€) |
---|---|---|---|---|
Fino a 2.097,40 |
2% |
41,95 |
||
Da 2.097,41 a 2.621,75 |
1,8% |
9,44 |
||
Da 2.621,76 a 2.692 |
1,5% |
1,05 |
||
Da 2.692,01 a 2.744,44 |
52,44 |
2.744,44 |
Pagamento
Il pagamento dell'incremento dovuto viene corrisposto d'ufficio nelle mensilità, se dovute, di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima del 2022 e l'importo verrà identificato da una specifica voce denominata “Incremento D.L. Aiuti bis”. Per le pensioni il cui pagamento avviene annualmente o semestralmente il pagamento avverrà con la rata di gennaio 2023.
L'incremento sulla rata della tredicesima mensilità viene corrisposto in proporzione ai ratei spettanti e, laddove si tratti di pensioni che non hanno diritto alla tredicesima non verrà corrisposto alcun incremento.
L'importo dell'incremento è imponibile ai fini IRPEF e, dunque, sarà oggetto di tassazione in ciascuna mensilità, a tal fine, per le pensioni afferenti alla gestione privata sarà riportata una voce ad hoc denominata “Conguaglio IRPEF anno in corso”, mentre per quelle afferenti alla Gestione pubblica verrà effettuato un ricalcolo della voce di trattenuta IRPEF che viene esposta usualmente.
Inoltre, l'incremento lordo e la relativa tassazione saranno riportati sul modello “OBIS M”.
Fonte: Circ. INPS 13 ottobre 2022 n. 114
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