X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Scopri i nostri servizi esclusivi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Altro
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali

sabato 15/10/2022 • 06:00

Lavoro Decreto Aiuti bis

Calcolo e pagamento dell'incremento delle pensioni fino a dicembre 2022

L'INPS ha fornito, con la circolare n. 114/2022 le istruzioni applicative in merito all'incremento delle pensioni per ottobre, novembre, dicembre 2022 e tredicesima, individuando l'ambito di applicazione, il calcolo e le modalità di pagamento.

di Francesca Bicicchi - Consulente del Lavoro in Roma e Bologna

+ -
  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

L'INPS, con la circolare n. 114 del 13 ottobre 2022 redatta di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito le indicazioni operative relative all'incremento mensile delle pensioni per il 2022, previsto dall'art. 21, c. 1, lett. b), DL 115/2022 (Decreto Aiuti bis) per contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per il 2022 e sostenere il potere di acquisto delle pensioni.

Trattamenti pensionistici interessati

La norma prevede che il calcolo dell'incremento venga effettuato con le modalità previste dall'art. 1, c. 478, Legge 160/2019 e, dunque, per determinare l'importo che deve essere preso a base della perequazione devono essere considerate le prestazioni che sono memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall'INPS e per le quali è indicata l'assoggettabilità al regime della perequazione cumulata. Inoltre, devono essere considerate le prestazioni erogate dall'INPS, tranne:

  1. prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative, pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO, indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, perequate singolarmente;
  2. prestazioni a carattere assistenziale e pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice (Legge 206/2004), rivalutate singolarmente con criteri propri;
  3. prestazioni di accompagnamento a pensione, non rivalutate per tutta la loro durata;
  4. pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse pensionistiche per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato.

Pertanto, l'incremento non riguarderà le prestazioni indicate ai punti 3) e 4), mentre quelle relative ai punti 1) e 2), soggette ai normali meccanismi di perequazione, saranno escluse dal cumulo perequativo, ma verrà attribuito il 2% sull'importo della singola pensione ad eccezione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale che, non essendo una pensione, rimane al di fuori del cumulo perequativo e dell'incremento del 2%.

Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate, l'importo dell'incremento viene ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione ad essi spettante.

Inoltre, in caso di quote di pensione corrisposte a importo fisso per le quali non è prevista la perequazione, l'importo viene attribuito per intero al titolare.

Pensioni INPGI

Tenendo conto che la gestione sostitutiva INPGI, come previsto dalla Legge di Bilancio 2022, dal 1° luglio scorso è stata trasferita all'INPS e che il Ministero ha ritenuto necessario che la perequazione definitiva per il 2021 all'1,9% dovesse essere applicata prima di tale trasferimento, l'importo su cui deve essere applicato l'incremento di cui al Decreto Aiuti bis sarà quello già rivalutato all'1,9%, in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Prestazioni assistenziali

In merito alle prestazioni assistenziali, l'incremento perequativo viene applicato su:

  • pensioni di inabilità;
  • assegno mensile di assistenza;
  • pensione per ciechi.

Al contrario, la perequazione non viene applicata sulle indennità che abbiano natura assistenziale e, dunque, su indennità di accompagnamento, indennità per ciechi parziali, indennità per ciechi assoluti, indennità di comunicazione, indennità di frequenza e indennità di talassemia.

Calcolo dell'incremento

Gli importi che devono essere corrisposti vengono articolati in fasce progressive, tenendo conto anche della clausola di salvaguardia che, al massimo, è pari a € 52,44 da applicare al limite superiore di importo.

L'incremento, al ricorrere delle condizioni, viene calcolato sull'importo cumulato delle pensioni di cui il soggetto è titolare, in fasce progressive, a partire dall'importo lordo di settembre 2022 per il calcolo della percentuale di incremento che sarà applicata sull'importo in pagamento ad ottobre 2022, tenendo conto che il limite di importo per attribuire l'incremento è pari a € 2.692 maggiorato di € 52,44 in base alla clausola di salvaguardia e, dunque, per un importo massimo di € 2.744,44:

Fasce (€)

Incremento (%)

Incremento massimo (€)

Incremento massimo di salvaguardia (€)

Limite di salvaguardia (€)

Fino a 2.097,40

2%

41,95

Da 2.097,41 a 2.621,75

1,8%

9,44

Da 2.621,76 a 2.692

1,5%

1,05

Da 2.692,01 a 2.744,44

52,44

2.744,44

Pagamento

Il pagamento dell'incremento dovuto viene corrisposto d'ufficio nelle mensilità, se dovute, di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima del 2022 e l'importo verrà identificato da una specifica voce denominata “Incremento D.L. Aiuti bis”. Per le pensioni il cui pagamento avviene annualmente o semestralmente il pagamento avverrà con la rata di gennaio 2023.

L'incremento sulla rata della tredicesima mensilità viene corrisposto in proporzione ai ratei spettanti e, laddove si tratti di pensioni che non hanno diritto alla tredicesima non verrà corrisposto alcun incremento.

L'importo dell'incremento è imponibile ai fini IRPEF e, dunque, sarà oggetto di tassazione in ciascuna mensilità, a tal fine, per le pensioni afferenti alla gestione privata sarà riportata una voce ad hoc denominata “Conguaglio IRPEF anno in corso”, mentre per quelle afferenti alla Gestione pubblica verrà effettuato un ricalcolo della voce di trattenuta IRPEF che viene esposta usualmente.

Inoltre, l'incremento lordo e la relativa tassazione saranno riportati sul modello “OBIS M”.

Fonte: Circ. INPS 13 ottobre 2022 n. 114

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente? Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.
Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”