lunedì 17/10/2022 • 06:00
Giungono due nuove interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate circa la non assimilabilità di in un utility token ai voucher poiché in determinate situazioni opera come criptovaluta, e il secondo circa l'attività di mining sotto il profilo IVA e delle imposte dirette (IRES e IRAP).
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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli interpelli 12 ottobre 2022 n. 507 e 508 riguardante rispettivamente l'emissione e vendita di utility token e n. 508 in riferimento al trattamento IVA riferito all'attività di mining.
Utility token
Nella prima risposta, l'Agenzia delle entrate dispone chiaramente come gli utility token non possono essere assimilati ai fini IVA ai voucher, cosiddetti buoni corrispettivo. Nello specifico si evidenzia che la stessa Commissione Europea ha presentato due documenti di lavoro, rispettivamente il Working Paper n. 983 del 13 novembre 2019 e il Working Paper n. 993 del 21 febbraio 2020, nei quali esprime perplessità sulla possibilità di ricondurre sempre e comunque gli utility token nell'ambito della disciplina dei voucher.
Gli utility token infatti variano la loro natura dopo l'emissione in moneta virtuale o in strumento d'investimento, diventando suscettibili di essere negoziati su un mercato secondario in cambio di un profitto. Dunque, per la Commissione Europea, non è possibile stabilire a priori quando un utility token potrebbe qualificarsi come criptovaluta piuttosto che come strumento di investimento o titolo, facendo venir meno la possibilità di riscontrare per questo strumento le condizioni previste per i voucher. L'utility token, operando come criptovaluta è considerato un servizio di pagamento ed il suo scopo è suscettibile di modifica e quindi la funzione dello strumento non è ben definita al momento della sua emissione. La problematicità di stabilire in sede di ICO se un utility token sia un voucher piuttosto che uno strumento di pagamento è anche evidenziata anche dall'OCSE nel volume " Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues" pubblicato il 12 ottobre 2020.
Per i motivi sopra esposti la cessione degli utility token effettuata dal contribuente in sede di ICO non è soggetta a IVA.
Nello specifico esempio esposto in interpello l'AdE precisa che nel momento in cui il possessore utilizzerà il token per acquistare a prezzo scontato il servizio di deposito dell'opera, solo tale tipologia di operazione sarà soggetta a IVA con l'aliquota propria della prestazione di servizio ricevuta e tenendo conto sia dello status del committente, sia dello Stato in cui quest'ultimo è stabilito ai fini IVA.
Mining
In merito invece all'interpello n.508/2022 circa l'applicazione dell'IVA per l'attività di mining, l'Agenzia delle entrate sottolinea che la “ricompensa” del miner viene attribuita in modo automatico dal “sistema/network/rete”, posto che la tecnologia sottostante è caratterizzata dall'assenza di un soggetto che possa essere considerato committente del servizio. Ciò anche nell'ipotesi in cui essa venga percepita per il tramite del pool, dal momento che l'identificazione di quest'ultimo “è limitata all'indirizzo IP tramite cui vengono effettuate le comunicazioni”.
L'attività di mining consiste nella “estrazione” delle criptovalute, attraverso un procedimento di validazione volto alla creazione delle monete virtuali.
Tale circostanza conduce il fisco a ritenere che l'attività in esame non possa essere soggetta a IVA, in quanto vi è l'assenza di un rapporto sinallagmatico, atteso che il servizio non può dirsi “direttamente prestato dal miner a favore di un committente, determinato o determinabile”. Essendo in questo caso il mining fuori campo IVA, risulta, conseguentemente, non detraibile l'imposta assolta sugli acquisti. In riferimento invece alle imposte dirette, l'Agenzia riprende la sua interpretazione già discussa nell' interpello n. 788/2021, assimilando le operazioni sulle criptovalute a quelle aventi a oggetto le valute tradizionali. Ne consegue che i proventi raccolti dal mining, a norma dell'art. 109 comma 2 del TUIR, concorrono a formare il reddito imponibile nel periodo d'imposta in cui i servizi possono considerarsi ultimati, ancorché la risposta non individui il momento in cui il servizio possa ritenersi “ultimato”.
Ai fini IRAP, il fisco dispone invece che i ricavi connessi all'attività caratteristica assumono rilievo nella misura in cui transitano in voci rilevanti del conto economico e le oscillazioni di valore non sarebbero incluse nella base imponibile IRAP, a condizione che non transitino a conto economico o in assenza dei presupposti per l'applicazione del principio di correlazione.
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