X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Scopri i nostri servizi esclusivi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Altro
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • ARGOMENTI
  • licenziamento
Altro

sabato 15/10/2022 • 06:00

Lavoro Pronuncia del Tribunale di Trieste

Delocalizzazione limitata senza l’informativa sindacale preventiva

Il legislatore impone nuovi obblighi per i datori di lavoro che vogliono procedere alle delocalizzazioni e al licenziamento del personale. In merito interviene il Tribunale di Trieste, che con la sentenza n. 362/2022 blocca i licenziamenti collettivi previsti da una multinazionale per violazione degli obblighi di informazione sindacale.

di Marco Micaroni - Responsabile Relazioni Industriali di Autostrade per l'Italia s.p.a.

+ -
  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

Il caso Wartsila Italia ha suscitato molto scalpore: la multinazionale finlandese, avviando la procedura prevista dall'art. 1, c. 224, Legge 234/2021, in data 14 luglio 2022, preannunciava in maniera inaspettata la cessazione dell'attività di produzione motori e assemblaggio di propulsori nei suoi siti triestini, con il conseguente esubero di 451 lavoratori.

Tra le reazioni più importanti, quella sindacale. Con ricorso ex art. 28 Legge 300/1970 (la c.d. repressione della condotta antisindacale), FIM-CISL, FIOM CGIL, UILM UIL denunciavano l'azienda per non aver adempiuto agli obblighi di informazione sindacale previsti dalla contrattazione collettiva di settore e dalla contrattazione integrativa aziendale, non aver specificato nella comunicazione formale quali fossero le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura degli stabilimenti, non aver mai fatto trapelare nel recente passato tali intenzioni, anzi, al contrario, di aver sempre dato rassicurazioni sul futuro occupazionale della società. Anche la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia interveniva nel procedimento, costituendosi in giudizio contro Wartsila.  

La multinazionale, nella sua difesa, eccepiva come la decisione fosse stata presa dalla casa madre finlandese e di aver agito in conformità alla Market Abuse Regulation costituita ai sensi dei regolamenti europei, per tutelare la segretezza delle informazioni ed evitare impatti sui mercati azionari.

Il Giudice del Lavoro, dopo aver dichiarato inammissibile l'intervento della Regione, condanna la Società sostanzialmente per i seguenti motivi:

  • l'analisi della normativa contrattuale. Per il magistrato appare imprescindibile e fondamentale ragionare sui contratti collettivi: sia l'art.9 del CCNL Industria Metalmeccanica che la contrattazione collettiva integrativa aziendale danno ampio spazio ai diritti di informazione delle organizzazioni sindacali: “la lettura delle norme riportate rende evidente che l'azienda si era impegnata, sui temi della produzione e dell'occupazione ad avere un confronto preventivo finalizzato alla risoluzione di eventuali problematiche…il combinato disposto delle norme non lascia adito a dubbi sul fatto che l'azienda si fosse obbligata a consultare il sindacato e ad informarlo preventivamente sull'andamento del sito produttivo…”; secondo il magistrato, Wartsila non ha mai svolto alcun incontro sul tema, anzi, al contrario, come risulta dai verbali di riunione con i sindacati, ha sempre fornito rassicurazioni sul futuro della produzione italiana;
  • sugli obblighi di segretezza. Secondo il giudice, la norma penale punisce chiunque “illecitamente” fornisce o diffonde informazioni confidenziali, e certo non può ritenersi condotta illecita adempiere ad un obbligo di informazione al quale si è tenuti per impegni contrattuali e nel rispetto del principio costituzionale di libertà sindacale;
  • rispetto alla decisione della capogruppo e non della società italiana. La sentenza, sul punto, argomenta sul “principio di indifferenza”, nel nostro ordinamento giuridico, rispetto alle dinamiche infragruppo. Peraltro, anche l'art. 4, c. 15 bis, Legge 223/91 afferma espressamente che gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Ragionare al contrario, secondo il Tribunale, porterebbe ad affermare che” gli obblighi di informazione preventiva possano essere del tutto cancellati in ragione delle esigenze di segretezza della capogruppo, e che dunque la necessità di non turbare gli equilibri del mercato finanziario possa prevalere in maniera assoluta ed irrimediabile su diritti tutelati in via diretta dalla Costituzione”;
  • in riferimento alla normativa europea ed italiana. Il magistrato ricorda come l'art.4 D.Lgs. 25/2007, attuativo della Dir. UE 2002/14, in materia di andamento prevedibile dell'occupazione, rischio per l'occupazione e relative misure di contrasto, nonché in relazione alle decisioni dell'impresa che siano suscettibili di determinare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, prevede che le informazioni devono essere date in modo da permettere ai rappresentanti sindacali di formulare un parere ed ottenere motivato riscontro in modo da ricercare un accordo sulle determinazioni aziendali.

Il Tribunale quindi riporta indietro la situazione ed ordina la revoca della comunicazione di avvio della procedura ex art.1 Legge 234/2021, sancendo l'obbligo che sia tenuta la concertazione tra datore di lavoro e sindacati prevista dalla contrattazione collettiva, e che la stessa sia effettiva e non solo formale.

Il magistrato non si limita alla condanna per comportamento antisindacale della multinazionale, ma punisce la società anche per il danno di immagine al sindacato. “…Non v'è chi non veda che un sindacato messo dinanzi al fatto compiuto della chiusura di uno stabilimento senza avere avuto possibilità alcuna di interloquire con l'azienda come da previsioni contrattuali, è un sindacato che agli occhi dei lavoratori non è in grado di rappresentare le loro istanze …”, argomenta la sentenza. Ed il danno è ancora più grave, a parere del tribunale, tenendo conto che la vicenda viene portata all'attenzione anche di tutti i cittadini dai mass media locali e nazionali.

Accogliendo la domanda di risarcimento per danno all'immagine, il giudice condanna la società a corrispondere alle associazioni sindacali ricorrenti un importo di € 50.000 per ciascuna (oltre le spese di lite) e a far pubblicare l'estratto del decreto su sette quotidiani, anche a tiratura nazionale.

Fonte: Trib. Trieste 23 settembre 2022 n. 362

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente? Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.
Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Approfondisci con


I limiti alle delocalizzazioni nella Legge di Bilancio 2022

Il progetto di limitare le delocalizzazioni approda nella Legge di Bilancio, che disciplina la nuova procedura obbligatoria che impone una fase di concertazione sindacale preventiva, che coinvolge anche lo Stato, in cas..

di

Pasquale Staropoli

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”