lunedì 17/10/2022 • 06:00
Il decreto correttivo sulla lotta alle frodi a tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea apporta modifiche ed integrazioni al codice penale, ai reati tributari, alla materia doganale, agli aiuti al settore agricolo e alla responsabilità degli enti derivante da reato.
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È stato approvato un decreto legislativo correttivo e integrativo del D.Lgs. 75/2020, attuativo della Dir. 2017/1371/UE, in materia di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE.
Il D.Lgs. 75/2020 ha recepito quanto previsto dalla direttiva europea c.d. PIF in materia di lotta alle frodi lesive degli interessi finanziari dell'unione, apportando – come spesso accade nell'adempimento degli obblighi sovranazionali – una pluralità di modifiche eterogenee sia al codice penale che ai reati tributari, oltre che in materia di diritti doganali e di responsabilità delle società e degli enti. Lo schema di decreto legislativo correttivo introduce alcune modifiche ed integrazioni a quanto già recepito.
In particolare, la prima integrazione riguarda l'inclusione dell'abuso d'ufficio nell'elenco dei reati per i quali sono perseguibili i membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
In secondo luogo, in materia di contrabbando viene introdotta la confisca per equivalente nei casi in cui non è possibile eseguire la confisca diretta del prodotto, prezzo o profitto del reato. Invece, per i casi di condanna o di patteggiamento per indebita percezione di aiuti o altre erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo per lo sviluppo rurale, il decreto correttivo introduce la possibilità di disporre sia la confisca allargata che per equivalente.
Per quanto riguarda invece i reati tributari, le modifiche riguardano le condizioni per la punibilità a titolo di tentativo. Difatti, con l'adeguamento alla direttiva PIF, le fattispecie di reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e di dichiarazione infedele sono già punibili anche nella forma tentata a determinate condizioni.
Il nuovo schema di decreto specifica che il delitto di dichiarazione infedele è punibile a titolo di tentativo nei casi in cui la condotta viene posta in essere al fine di evadere l'IVA nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, purché connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea e dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro. Invece i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici sono punibili a titolo di tentativo alle medesime condizioni, ma solo nel caso in cui non vi sia concorso nel delitto di emissione di fatture inesistenti.
L'ultima modifica riguarda la responsabilità degli enti e delle società, già precedentemente estesa ai reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione qualora commessi al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro e sempre nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri. Sul punto, il decreto aggiunge come ulteriore condizione di punibilità la circostanza che tali delitti siano connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea.
Fonte: Schema decreto correttivo del D.Lgs. 75/2022
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