sabato 15/10/2022 • 06:00
L’amministratore è responsabile in solido al versamento dell’IVA qualora abbia, in mala fede, compiuto atti volti a rendere la società incapace di pagare totalmente o parzialmente l’imposta (C.Giust. UE 13 ottobre 2022 C-1/21).
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La responsabilità solidale per i debiti IVA sorge qualora la persona ritenuta responsabile in solido sia amministratore della persona giuridica o membro di un organo amministrativo della stessa ed abbia effettuato, in malafede, pagamenti a partire dal patrimonio della persona giuridica che possano qualificarsi quali distribuzioni dissimulate di utili oppure in caso di cessioni patrimoniali a titolo gratuito o ad un prezzo nettamente inferiore al prezzo di mercato. Inoltre, gli atti compiuti in mala fede hanno avuto l'effetto di rendere la persona giuridica incapace di pagare totalmente o parzialmente l'IVA di cui è debitrice. In ogni caso la Corte di Giustizia ha sottolineato come la responsabilità solidale sia limitata all'importo della riduzione patrimoniale subita dalla persona giuridica a causa degli atti compiuti in mala fede, scattando solo quando si riveli impossibile recuperare da tale persona giuridica gli importi IVA dovuti. Questi i tratti essenziali scolpiti dalla C.Giust. UE 13 ottobre 2022 C-1/21, Direktor na Direktsia. Debitore d'imposta: a chi spetta l'obbligo di pagamento? Gli artt. da 193 a 200 e da 202 a 204 della Dir. 2006/112/CE determinano le persone debitric...
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