Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. decreto Aiuti), prevede all'articolo 2-bis, per l'anno 2022, una indennità una tantum dell'importo di 550 euro a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale con determinati requisiti.
La Circolare Inps n. 115 del 13 Ottobre 2022 offre indicazioni in merito alla possibilità di riconoscimento dell'indennità ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell'anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane.
I requisiti
Ai fini dell'accesso all'indennità una tantum il lavoratore deve, nell'alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti al contratto svoltosi nell'anno 2021, poter far valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.
L'Inps precisa che il periodo continuativo di un mese deve essere inteso come un arco temporale pari a quattro settimane, nel caso di lavoratori dello spettacolo lo stesso sarà parametrato in giornate come normalmente avviene per questa tipologia di lavoratori.
Cercando di schematizzare quanto richiamato dalla circolare possiamo affermare che l'indennità viene riconosciuto quanto il lavoratore ha avuto un contratto nell'anno 2021 con le seguenti caratteristiche:
Part time verticale ciclico verticale
Abbia un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese
Abbia un periodo complessivo di non lavoro compreso tra le 7 e le 20 settimane
Il lavoratore, inoltre, alla data di presentazione della domanda, non deve essere né titolare di altro rapporto di lavoro dipendente (diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale) né percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).
La Circolare offre una specifica valutazione in merito al requisito della Naspi, facendo rientrare nell'impossibilità anche il lavoratore che alla data di presentazione sia titolare della prestazione NASpI ma questa sia sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi.
Tale valutazione da parte dell'istituto appare di difficile incastro con i requisiti anzidetti.
Ulteriore esclusione è quella destinata ai lavoratori titolari di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda.
L'indennità una tantum è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, mentre è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
L'indennità è quindi incompatibile per i part time ciclici verticali con:
“Altro” rapporto di lavoro
Percezione della Naspi
Naspi sospesa per rapporto di lavoro a tempo determinato
Percezione di pensione diretta o forme sostitutive e integrativa.
L'indennità una-tantum
L'indennità una-tantum pari a euro 550,00 può essere riconosciuta una sola volta a ciascun avente diritto in seguito a domanda presentata all'Inps.
La stessa indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), non rientra quindi nell'imponibile fiscale e previdenziale.
Inoltre, per il periodo di fruizione non viene riconosciuto l'accredito di alcuna contribuzione figurativa.
La domanda
I lavoratori al fine di ricevere l'indennità una tantum, come detto, dovranno presentare domanda all'INPS, entro la data del 30 novembre 2022.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando i canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell'Istituto.
Per la presentazione occorrerà ricercare il “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche” sul sito www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche” e selezionando la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”.
Dopo la presentazione della domanda, sarà possibile visionare e scaricare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Ai fini dell'accesso si potranno utilizzare le modalità ordinarie:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
Alternativamente, l'indennità una tantum può essere richiesta anche attraverso il telefono, tramite il servizio di Contact Center Multicanale, al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
La presentazione è possibile anche attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Nel caso di rifiuto della domanda, avverso i provvedimenti adottati dall'Istituto in materia di indennità una tantum di cui all'articolo 2-bis del decreto Aiuti, l'interessato può proporre azione giudiziaria.
L'indennità in esame è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022.
Fonte: Circ. INPS 13 ottobre 2022 n. 115