venerdì 14/10/2022 • 06:00
Non sfugge all'imposizione IRAP l'importo corrisposto da un'amministrazione pubblica a un dipendente, a seguito di sentenza del TAR, a titolo di risarcimento del danno da ritardata assunzione in servizio.
redazione Memento
Le somme corrisposte, a seguito di sentenza del TAR, da un'amministrazione pubblica a un dipendente a titolo di risarcimento del danno, sebbene si riferiscano a un periodo in cui il dipendente non ha prestato attività lavorativa, vanno assoggettate ad IRAP se sono erogate in sostituzione del reddito. Questo quanto emerge dal parere reso dall'Agenzia delle Entrate all'interpello presentato da una PA per aver chiarimenti sull'assoggettabilità ad IRAP delle somme erogate, in virtù di una sentenza di condanna del TAR, a un lavoratore, attualmente alle sue dipendenze, a titolo di risarcimento del danno da ritardata assunzione in servizio. Nel caso di specie, la sentenza ha condannato la PA a corrispondere una somma pari “al 40% delle retribuzioni che sarebbero state corrisposte al ricorrente nel periodo decorrente dalla prima possibile immissione nei ruoli” stabilendo, inoltre, che “al riconoscimento delle spettanze retributive si ricollega l'obbligo dell'Amministrazione medesima di regolarizzazione della posizione”. In via generale, sono rilevanti ai fini contributivi e, quindi, concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP, tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta e che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, a eccezione delle somme e dei valori esclusi espressamente dal prelievo contributivo. Ciò che rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP è, infatti, la natura giuridica delle somme erogate al personale dipendente vale a dire, per quanto di interesse, se le medesime somme siano da qualificare quali retribuzione erogata al personale dipendente ai sensi dell'art. 49 TUIR. Ciò premesso, nel caso di specie assume rilievo la circostanza che le somme erogate al dipendente siano state assoggettate dalla PA a tassazione ai fini IRPEF ai sensi dell'art. 6, c. 2, TUIR in base al quale "I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.". Le somme in questione, pertanto, in quanto sostitutive del reddito di cui al citato art. 49, c. 1, TUIR, sono state considerate reddito di lavoro dipendente, che in base a quanto chiarito dalle Entrate, costituisce la base imponibile ai fini IRAP (art.10-bis) D.Lgs. 446/97). L'imposta dovuta dovrà essere versata alla medesima Regione interessata dall'IRAP correlata alle retribuzioni ordinariamente erogate al dipendente beneficiario del risarcimento. Fonte: Risp. AE 13 ottobre 2022 n. 509
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.