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venerdì 14/10/2022 • 06:00

Lavoro Dal 30 novembre 2022

Contratti di solidarietà industriali 2022: al via le domande di esonero

Il Ministero del Lavoro ha precisato che dal 30 novembre al 10 dicembre decorre il termine per l'inoltro delle domande di riduzione contributiva per contatti di solidarietà industriali 2022 attraverso specifico applicativo web, operativo dal 2 novembre al 10 dicembre per la pre-compilazione delle istanze.

di Simone Cagliano - Consulente del Lavoro

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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In data 11 ottobre 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che dal 30 novembre al 10 dicembre decorre il termine per l'inoltro delle domande di riduzione contributiva per contatti di solidarietà industriali relative all'anno 2022, attraverso l'applicativo web “sgravicdsonline”. Attraverso tale applicativo, che è operativo dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni anno, è possibile effettuare la pre-compilazione delle istanze ed è disponibile nel sito istituzionale, nella sezione dedicata “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali”.

A tal proposito, viene anche ricordato che l'accesso all'applicativo web è ammesso esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d'identità elettronica) e che il pagamento dell'imposta di bollo, già a partire dall'annualità 2021, è consentito solo mediante il sistema "pagoPA", utilizzando l'apposita funzione integrata all'interno dell'applicativo medesimo. Altresì importante è evidenziare che il citato applicativo non consentirà l'invio dell'istanza nel termine perentorio dal 30 novembre al 10 dicembre 2022 in caso di omesso pagamento dell'imposta di bollo con il sistema "pagoPA". 

Quadro di riferimento riferito allo sgravio contributivo

I contratti di solidarietà industriali hanno la finalità di garantire l'occupazione in caso di crisi aziendale, evitando in tutto o in parte il licenziamento dei lavoratori. In tale ambito è prevista la stipulazione di contratti collettivi aziendali che prevedono una riduzione concordata dell'orario di lavoro.

Il DL 34/2014 conv. in Legge 78/2014, tra le varie misure a vantaggio delle imprese, è intervenuto sull'impianto a sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), apportando rilevanti modifiche alla precedente disciplina dettata dall'art. 6 DL 510/96 conv. in Legge 608/96.

In particolare, il citato art. 6, c. 4, DL 510/96 prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l'occupazione.

Calcolo della riduzione contributiva

Si ricorda che - come da ultimo ricordato dall'INPS con la circolare 29 aprile 2022 n. 55 - la riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dall'abbattimento dell'orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà. Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell'arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.

Inoltre, considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore. Ne deriva, dunque, che per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, nel mese valutato, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.

Si ricorda, altresì, che non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:

  • il contributo previsto dall'art. 25, c. 4, Legge 845/78, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla Legge 166/91;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'art. 1, c. 8 e 14, D.Lgs. 182/97.

La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro. La Struttura INPS competente, accertata sulla base della documentazione prodotta dall'azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, provvede ad attribuire alla posizione aziendale uno specifico codice di autorizzazione necessario per fruire dello sgravio in commento.

Da ultimo, giova ricordare che l'applicazione del beneficio in commento rimane subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'art. 1, c. 1175, Legge 296/2006, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

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