giovedì 13/10/2022 • 15:29
La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 29862 del 12 ottobre 2022, ha chiarito che in caso di evasione fiscale il danno patrimoniale non coincide con l'importo dell'imposta evasa.
redazione Memento
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Nell'ambito dell'evasione fiscale, la Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 29862 del 12 ottobre 2022, ha chiarito che il danno patrimoniale non coincide con l'importo dell'imposta evasa, a condizione che l'Amministrazione finanziaria possa agire esecutivamente nei confronti del debitore e questi abbia un patrimonio capiente.
Il danno derivante da evasione fiscale, pertanto, può consistere in ulteriori ed eventuali pregiudizi arrecati all'Amministrazione finanziaria ed è liquidabile solamente a condizione che quest'ultima dimostri l'esistenza di uno specifico pregiudizio che sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito, ulteriore o diverso rispetto al costo della propria normale attività istituzionale. È, infatti, da escludersi un maggiore danno nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per il solo turbamento della normale attività amministrativa dovuto all'accertamento dell'evasione.
Se il reato tributario è stato commesso da, o con il concorso di, una persona diversa dal contribuente il danno può coincidere sia con il tributo evaso sia con ulteriori pregiudizi. Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria abbia perso la possibilità di riscuotere il proprio credito, il danno arrecato dal terzo comprende l'imposta non più esigibile, purché l'Amministrazione dimostri la titolarità, la perdita del credito per fatto del terzo e il nesso di causa tra condotta ed evento.
Se la perdita della possibilità di esigere il credito dal contribuente deriva dalla negligenza dell'amministrazione (es. è stata trascurata la riscossione o è incorsa colpevolmente la prescrizione o le decadenze), tali condotte possono essere valutate come concause del danno (ai sensi dell'art. 1227 c.c.), la cui dimostrazione spetta al terzo.
Il caso di specie riguarda un reato di contrabbando nell'ambito delle importazioni di frutta da Paesi extracomunitari. Sia il direttore generale dell'impresa importatrice che il dominus di una società intermediaria hanno evaso il pagamento di dazi sull'importazione dei prodotti, beneficiando di esenzioni e riduzioni non dovute. In sede civile, alla Commissione europea, al Ministero dell'Economia e all'Agenzia delle Dogane è riconosciuto un risarcimento pari all'importo dell'imposta evasa, ma la Cassazione ha chiarito che l'imposta evasa non costituisce un danno in senso tecnico.
Fonte: Cass. SU 12 ottobre 2022 n. 29862
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