venerdì 14/10/2022 • 06:00
L'integrazione della sostenibilità nella performance aziendale è una sfida cruciale per i commercialisti. L'articolo tratta di un aspetto chiave dell'imminente Corporate Sustainability Reporting Directive: la marcatura, in eXtensible Business Reporting Language, dell'informativa sulla sostenibilità.
L'imminente Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) pone una sfida cruciale al mondo della professione contabile: il cambiamento epocale – in tema di misurazione, comunicazione e interpretazione della performance aziendale – rappresentato dall'integrazione del canonico profilo economico-finanziario con quello inerente alla sostenibilità, nelle sue dimensioni ambientale, sociale e di governo (ESG). La CSRD abbina però a tale nuovo paradigma pure un significativo salto tecnologico, per migliorare la fruizione di quanto comunicato: non solo da parte di utilizzatori “umani”, bensì pure di elaboratori elettronici. L'art. 29d della futura direttiva, ci riferiamo all'ultima versione in nostro possesso (è il testo consolidato, in lingua inglese, reso disponibile qui sulla Press Room del sito del Parlamento europeo attraverso un link aggiunto il 14 luglio 2022), imporrà ai soggetti tenuti all'informativa sulla sostenibilità la redazione della relazione sulla gestione che la contiene, con l'obiettivo di migliorarne la fruibilità umana, nel formato elettronico unico europeo (ESEF) di cui al Reg. UE 2019/815 ossia, ai sensi dell'art. 3 di quest'ultimo, nell'Extensible HyperText Markup Language (XHTML): quest'ultimo acronimo non deve spaventare, nella sostanza vuol dire infatti che il documento codificato in tale formato è, cosa a tutti ben familiare, una pagina web da sfogliare mediante un browser. L'obbligo di marcatura XBRL Dicevamo però di un salto tecnologico a favore degli elaboratori elettronici: il medesimo art. 29d prevede difatti, in aggiunta alla menzionata adozione di ESEF per la redazione della relazione sulla gestione, l'obbligo della marcatura, in conseguenza del rinvio al formato indicato dal Reg. UE 2019/815 attraverso l'eXtensible Business Reporting Language (XBRL), dell'informativa sulla sostenibilità (comprensiva di quanto richiesto dall'art. 8 Reg. UE 2020/852). La pagina web contenente il documento viene dunque ad incorporare, grazie alla specifica Inline XBRL (iXBRL), dei codici che possono essere facilmente acquisiti ed elaborati – grazie a specifici vocabolari (le tassonomie XBRL) – da qualsiasi dispositivo informatico programmato per tali compiti. L'art. 29d della CSRD trasformerà dunque la relazione di gestione, tanto quella che accompagna il bilancio d'esercizio quanto quella dell'eventuale consolidato, dei soggetti tenuti all'informativa sulla sostenibilità in una pagina web con marcature XBRL: cosa vuol dire questo per i commercialisti? A prima vista, considerando pure alcuni degli acronimi utilizzati, si potrebbe pensare ad implicazioni essenzialmente informatiche che, non lo nascondiamo, sono certo presenti: si correrebbe così il rischio di limitare il proprio interesse, ad esempio, alla mera informativa al cliente che verrà invitato, come in tanti altri contesti, ad organizzarsi (nel caso di specie attraverso fornitori software e/o consulenti informatici) per la necessaria compliance. Abbiamo appena parlato di un rischio, quello di considerare il salto tecnologico di cui ci stiamo occupando come qualcosa di cui si interesseranno altre figure o, al massimo, commercialisti “un po' nerd”. Riteniamo invece, soprattutto per la marcatura XBRL, che tale discontinuità avrà impatti non trascurabili nelle attività sia di redazione dell'informativa sulla sostenibilità che di sua assurance e, di conseguenza, non potrà essere trascurata dai commercialisti che, a vario titolo, ne saranno interessati. Il nostro ragionamento si fonda sul meccanismo di funzionamento di XBRL: la marcatura con tale linguaggio richiede l'uso di tassonomie, ossia di vocabolari che, in estrema sintesi ed a costo di essere imprecisi, elencano i codici a tal fine utilizzabili, indicandone gli attributi e le relazioni. Gli European Sustainability Reporting Standards L'informativa sulla sostenibilità dovrà essere redatta, si vedano le prescrizioni contenute nell'art. 29b della CSRD, considerando i cosiddetti European Sustainability Reporting Standards (ESRS) – per le piccole e medie imprese il successivo art. 29c prevedrà standard “scalati”, gli ESRS for SMEs – adottati dalla Commissione europea sulla base di quanto sviluppato dallo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Con l'obiettivo di favorire la comparabilità delle informazioni marcate in XBRL verrà realizzata, utilizzando la terminologia del Reg. UE 2019/815, una tassonomia di base degli standard in parola che cercherà di scomporne il contenuto in una serie di elementi (ad esempio: campi testuali, blocchi di testo, elementi numerici, tabelle …) che saranno non solo indispensabili per le software house chiamate a sviluppare prodotti in grado di creare e utilizzare l'informativa di sostenibilità bensì pure di estrema utilità, ne siamo convinti, per chi dovrà redigerla (o supportarne la redazione). Per usare un paragone ardito, ma crediamo immediatamente percepibile dai commercialisti, potremmo sostenere che gli ESRS staranno alle disposizioni sulle imposte dirette come la tassonomia ESRS starà al modello (o, meglio, ai campi) della dichiarazione dei redditi. Detto in altri termini, la redazione dell'informativa di sostenibilità non potrà certo prescindere dal confronto con la mappatura informatica “ufficiale” dei relativi standard: a nostro avviso il contenuto della comunicazione in parola si curverà dunque, sempre nel rispetto della futura normativa, sulla “interpretazione” degli standard offerta dalla tassonomia; ciò dipenderà in ogni caso, limitandoci qui a due soli fattori pur significativi, dalla qualità della tassonomia di base e dalle peculiarità delle attività svolte dalla specifica realtà che, immaginando logiche simili a quelle in essere ai fini del Regolamento delegato (UE) 2019/815, avrà comunque a disposizione la strada della creazione di una tassonomia di estensione (con cui si introducono elementi personalizzati). Il supporto all'attività di assurance: alcuni esempi Stante quanto fin qui espresso, ci sembra evidente il supporto che la marcatura potrà dare all'attività di assurance. Ci limitiamo qui a tre brevi esempi: il primo riguarda la facilità con cui potrà consentire di rintracciare nell'informativa sulla sostenibilità, a chi è chiamato a “controllarne” il contenuto, le variegate informazioni richieste dalle disposizioni e dagli standard vigenti; il secondo attiene alla possibilità di effettuare, attraverso strumenti automatizzati (magari utilizzando anche intelligenza artificiale), controlli e validazioni utili all'assurance richiesta; il terzo fa riferimento ad un possibile impiego della tassonomia, in particolare quella di base, nella costruzione di possibili procedure volte a contribuire alle verifiche sulla completezza dell'informativa sulla sostenibilità offerta. Vogliamo comunque chiarire, a scanso di equivoci, come la marcatura non potrà certo garantire l'attendibilità di quanto viene marcato: si limiterà dunque a favorire, questa è la nostra speranza, l'attività di assurance della comunicazione in parola. I prossimi passi Non rimane dunque che attendere l'approvazione della CSRD (e, quindi, il suo testo definitivo che sarà pubblicato, anche in lingua italiana, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea), quale sorta di via libera alla sfida cruciale menzionata nell'apertura di questo contributo. Seguiranno una serie di passaggi che non dovranno trovare i commercialisti (e le aziende che a questi, a vario titolo, si affidano) impreparati fra cui, senza seguire un ordine temporale, ci limitiamo qui a ricordare: il recepimento della direttiva nel nostro ordinamento, la versione definitiva degli ESRS e quindi degli ESRS for SMEs nonché delle rispettive tassonomie di base (ne immaginiamo, infatti, una per gli ESRS e un'altra per gli ESRS for SMEs). Tutto ciò dovrà inoltre essere applicato, coordinato e/o reso compatibile con quanto già oggi è previsto, in tema di formati elettronici relativi alla comunicazione economico-finanziaria, dalle disposizioni sia europee (si pensi alla redazione delle relazioni finanziarie annuali ex Reg. UE 2019/815) che nazionali (si pensi al deposito dei bilanci al Registro delle imprese in formato elettronico elaborabile).
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