venerdì 14/10/2022 • 06:00
Il conferimento di un ramo d’azienda in newco, seguito dalla cessione delle quote della conferitaria a favore di una società che poi viene fusa nella conferitaria stessa, comporta un indebito vantaggio fiscale ma non configura un’ipotesi di abuso del diritto se l’operazione ha una sostanza economica (Risposta AE n. 503/2022).
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Il conferimento di un ramo d'azienda in newco, seguito dalla cessione totalitaria delle quote della conferitaria a favore di una società che poi viene fusa nella conferitaria stessa, comporta un indebito vantaggio fiscale (cioè il pagamento di imposta di registro in misura fissa in luogo dell'imposizione proporzionale prevista per la cessione d'azienda) ma non configura un'ipotesi di abuso del diritto se l'operazione ha una sostanza economica. È questa l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate nella Risp. AE 12 ottobre 2022 n. 503.
Il caso in esame ha riguardato un'articolata operazione di riorganizzazione finalizzata alla semplificazione della struttura societaria ed alla riduzione dei costi amministrativi e di governance. In particolare, l'operazione ha riguardato una scissione parziale di una delle società del gruppo (Alfa1) con assegnazione ad una società Alfa (beneficiaria) della partecipazione totalitaria detenuta in Alfa5 e nella realizzazione di 3 diverse operazioni di fusione (Alfa 5 in Alfa; Alfa 2 in Alfa; Alfa 3 in Alfa).
Con riferimento a quanto sopra, in primis, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la legittimità della scissione, considerato che la scissione Alfa1:
Peraltro, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che non è ostativa alla neutralità fiscale della scissione la circostanza che la stessa operazione abbia ad oggetto un ramo d'azienda o un singolo asset (come nel caso esaminato in cui il patrimonio netto scisso era costituito dalla partecipazione in Alfa5). In questo caso, infatti, il test di vitalità delle perdite deve essere effettuato individuando criteri alternativi (ad esempio, la presenza di plusvalori latenti nei beni trasferiti) che siano rappresentativi della vitalità economica del compendio scisso e della sua capacità di riassorbire le posizioni fiscali soggettive trasferite alla società beneficiaria.
Con riferimento alla successiva operazione di fusione, il possibile abuso del diritto deriva dal fatto che, in precedenza, Alfa6 aveva conferito nella newco (Alfa3) un ramo d'azienda e successivamente aveva ceduto le relative quote a Alfa. Pertanto, la fusione tra Alfa (cessionaria delle quote) e Alfa3 (conferitaria dell'azienda) poteva essere considerata abusivo per il risparmio derivante ai fini dell'imposta di registro. A fronte di quanto sopra l'Agenzia delle Entrate:
- ha preliminarmente evidenziato che, effettivamente, il conferimento di un ramo d'azienda seguito dalla cessione totalitaria delle quote è in grado di determinare un indebito vantaggio fiscale (costituito dal pagamento di tre imposte di registro in misura fissa in luogo di quelle proporzionali previste per la cessione d'azienda) se seguita dalla fusione tra la cessionaria delle quote e la conferitaria (in precedenza in senso analogo si vedano la Risp. AE 29 gennaio 2019 n. 13 e Risp. AE 13 maggio 2019 n. 138);
- ha successivamente riconosciuto che, nel suo complesso, la riorganizzazione non era priva di sostanza economica, considerato che:
In sintesi, nel contesto sopra delineato, il requisito della sostanza economica è stato considerato soddisfatto in considerazione:
Pertanto, le sopra riepilogate motivazioni economiche effettive hanno scongiurato la possibilità di contestare la riorganizzazione sotto il profilo dell'abuso del diritto. Ricordiamo, infatti, che l'art. 10-bis L. 212/2000 individua tre presupposti da soddisfare per verificare l'esistenza dell'abuso del diritto, cioè:
L'assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell'abuso determina un giudizio di assenza di abusività (in tal senso: Ris. AE 17 ottobre 2016 n. 93/E).
Fonte: Risp. AE 12 ottobre 2022 n. 503
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Carlo Bertoncello
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