giovedì 13/10/2022 • 11:19
Il CNDCEC, con l'informativa n. 97 del 12 ottobre 2022, ha precisato che l'assolvimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022 è assolto al raggiungimento di 90 cfp a prescindere dall'anno di conseguimento dei crediti formativi.
redazione Memento
A seguito della diffusione dell'informativa n. 80 del 6 settembre 2022 alcuni ordini territoriali hanno chiesto chiarimenti in merito alla valutazione dell'obbligo formativo su base triennale previsto per dottori commercialisti ed esperti contabili in considerazione del venir meno dell'obbligo minimo annuale di 20 crediti formativi professionali (cfp) per gli anni 2020 e 2021. Il CNDCEC, con l'informativa n. 97 del 12 ottobre 2022, ha chiarito che l'assolvimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022 è assolto al raggiungimento di 90 cfp a prescindere dall'anno di conseguimento dei crediti formativi (30 cfp nel caso in cui l'iscritto abbia compiuto o compia i 65 anni di età nel corso del triennio medesimo). Eccezionalmente, per il triennio in corso, è dunque venuto meno l'obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 cfp l'anno (ovvero almeno 7 cfp l'anno per gli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio), conseguentemente l'obbligo formativo triennale si intende assolto anche dagli iscritti che abbiano acquisito, per ipotesi, 90 cfp tutti nel corso dell'anno 2020. Resta fermo l'obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 9 cfp obbligatori nel triennio. Diversamente, in relazione al conseguimento dei crediti formativi utili all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti, il MEF, con il comunicato del 5 ottobre 2022, ha chiarito che il differimento del termine degli obblighi di formazione (previsto dall'art. 3 c. 7 DL 183/2020) non abroga il principio dell'annualità. Il revisore legale dei conti che non fosse in regola con gli obblighi formativi per gli anni 2020 e 2021 può regolarizzare la propria posizione maturando i crediti richiesti entro il 31 dicembre 2022. Non è consentito, invece, di considerare assolti gli obblighi relativi al 2021 o al 2022 qualora il revisore legale avesse già maturato l'intero numero di crediti richiesti su base triennale (60 crediti) nell'anno o negli anni precedenti. Fonte: Informativa CNDCEC 12 ottobre 2022 n. 97
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