giovedì 13/10/2022 • 06:00
Il Fisco, in sede di risposta a interpello, ha chiarito come determinare il contributo una tantum contro il caro bollette in caso di fusione tra due società del settore energetico intervenuta durante il periodo utile ai fini del calcolo del contributo stesso.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di quantificazione della base imponibile del contributo straordinario calcolato sugli extra-profitti delle imprese energetiche, introdotto dal Decreto Ucraina (art. 37 DL 21/2022), in caso di fusione per incorporazione tra due soggetti tenuti al versamento del contributo, avvenuta nel periodo oggetto di osservazione ai fini del calcolo del medesimo. Premessa Come noto, in via generale, il predetto contributo: è dovuto sull'incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA, risultanti dalla Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE), del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021; è pari al 25% dell'anzidetto incremento e si applica se l'incremento stesso è superiore al 10% e a euro 5.000.000. Il caso di specie La fattispecie prevede una fusione (per incorporazione) tra due società che, per tipologia di attività, in considerazione del fatto che questa è svolta nel territorio dello Stato italiano, sarebbero in linea di principio tenute al versamento del predetto contributo contro il caro bollette. La fusione (per incorporazione) tra le due società, comporta di fatto il subentro della società incorporante (istante) nelle posizioni soggettive (attive e passive) facenti capo alla società incorporata a partire dalla data di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria, ovvero il 1° gennaio 2022. Come determinare il contributo in caso di fusione Per il Fisco, il soggetto su cui ricade l'obbligo di versamento del contributo una tantum è la società incorporante, soggetto giuridico che, a partire dal 1° gennaio 2022, subentra nelle posizioni soggettive (attive e passive) facenti capo all'incorporata, ivi comprese quelle rilevanti all'imposta sul valore aggiunto e, più in particolare, quelle che assumono rilievo, come sopra evidenziato, ai fini della determinazione della base imponibile del contributo in esame. Pertanto, ai fini della quantificazione di quest'ultimo, rileverà l'incremento del saldo aggregato tra le operazioni attive e passive IVA, risultanti dalle LIPE, delle due società partecipanti alla fusione, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo aggregato tra le operazioni attive e passive IVA, riportati nelle LIPE, riferito al periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. A livello operativo sarà necessario quantificare: il saldo tra l'ammontare complessivo delle operazioni attive e passive IVA, emergenti dalle LIPE presentate dalle due società per il periodo dal 1° ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 (periodo ante fusione), a cui andrà sommato il saldo delle operazioni attive e passive IVA risultanti dalle LIPE, presentate dalla società incorporante, riferibili al periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 (post fusione); il saldo tra l'ammontare complessivo delle operazioni attive e delle operazioni passive IVA, risultanti dalle LIPE, presentate da entrambe le due società riferite al secondo periodo di confronto ovvero dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 (periodo ante fusione). Qualora dal confronto tra i due saldi aggregati, come sopra individuati, riferibili ai due periodi di comparazione (omogenei i termini di durata) emerga uno scostamento pari o superiore al 10% e di ammontare superiore a 5 milioni di euro, la società incorporante dovrà calcolare il contributo dovuto ed effettuare il versamento secondo i chiarimenti forniti con i documenti di prassi sopra richiamati. Fonte: Risp. AE 12 ottobre 2022 n. 500
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